Mutui prima casa: indicazioni per applicare il tetto al 4%

Sconti sulle rate dei mutui prima casa a tasso variabile al debutto. L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento del direttore che fissa le linee guida per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari degli intestatari dei mutui che, sulla base delle informazioni disponibili presso l’Anagrafe tributaria, posseggono i requisiti per godere dell’agevolazione. Si tratta dello sconto sulle rate dei mutui variabili prima casa a tasso variabile, previsto dal decreto anticrisi, con tetto al 4% e accollo dello Stato dell’eventuale scarto.

Beneficiari degli sconti. Il beneficio del decreto anticrisi spetta agli intestatari di un mutuo a tasso variabile contratto per l’acquisto, la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale sottoscritto entro il 31 ottobre scorso, sulle rate da corrispondere nel 2009. Nessun beneficio spetta sui mutui contratti per abitazioni signorili di categoria A1, ville di categoria A8 e castelli e palazzi di eminenti pregi, artistici e storici, qualificati come A9. L’Agenzia sottolinea che sono agevolati anche i mutui rinegoziati in applicazione del decreto legge 93/2008 con effetto sul conto di finanziamento accessorio, oppure, a partire dal momento in cui lo stesso conto ha un saldo pari a zero. Gli aventi diritto non individuati dall’Agenzia delle entrate, possono in ogni caso richiedere alla banca o all’intermediario finanziario mutuante l’agevolazione, tramite una autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti.

Credito d’imposta in compensazione. In base a quanto dispone il decreto anticrisi, le quote delle rate a carico dello Stato sono anticipate dalle banche e dagli istituti finanziari, a cui è attribuito un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione. I beneficiari del credito d’imposta, pari alla parte di rata a carico dello Stato, dovranno indicarne l’ammontare maturato e il relativo utilizzo in una sezione ad hoc del modello 770/2010 relativo all’anno 2009.

 

Procedure all’insegna della privacy. Per garantire la privacy, c’è una preventiva individuazione e quindi comunicazione, da parte di ciascuna banca o intermediario finanziario, del nominativo dell’unico e solo responsabile designato a ricevere i dati dei mutuatari, da inviare tramite una casella di posta elettronica ad hoc. Sempre allo stesso indirizzo e-mail, la persona designata, una volta ricevuto il file contenente i dati dei beneficiari, dovrà confermare all’Agenzia di aver scaricato i dati. I file relativi ai beneficiari viaggiano tramite Entratel dall’Agenzia alle banche e agli intermediari finanziari: rimarranno in linea nell’area protetta del sito solo per 15 giorni dalla data in cui sono resi consultabili. L’agenzia nelle istruzioni previsa che a ciascun istituto di credito sarà destinato un file riguardante i soli mutui da esso erogati.

All’Agenzia il monitoraggio dei flussi finanziari. Sarà l’Agenzia a monitorare le operazioni in atto comunicando mensilmente al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia gli importi delle compensazioni effettuate da banche e intermediari finanziari con l’apposito codice tributo.

Fonte: IlSole24ore.com

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