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Il fotovoltaico e l’imposta controversa

07 Apr 2009
Carlet
Fisco e Tributi

Enerpoint S.p.A.L’Agenzia del Territorio conferma, secondo una norma del 1949, che un impianto fotovoltaico rientra nella categoria “D/1 – opifici”. Conseguenza: va assoggettato al pagamento dell’ICI. Una questione che va risolta a livello governativo.

Elaborare un business plan per un impianto fotovoltaico od eolico può rivelarsi un’operazione faticosa con sempre nuove difficoltà dietro l’angolo, anche ad esempio per la comparsa di alcune recenti normative tecniche (è il caso del nuovo scambio sul posto) o fiscali (Ici sugli impianti fotovoltaici) che porterebbero a far riconsiderare l’effettivo rendimento economico di questi impianti.

La questione più recente è appunto quella che riguarda l’accatastamento dei sistemi fotovoltaici che, in sintesi, secondo l’Agenzia del Territorio rientrerebbe nella categoria “D/1 – opifici”, in base ad una disciplina catastale datata 1949. Quindi questi impianti sarebbero assoggetti al pagamento dell’ICI. Una normativa che, spiega la stessa agenzia, deve consentire solo l’elaborazione di un inventario del patrimonio immobiliare nazionale, senza nessuna implicazione in materia di tutela ambientale.
Una recente nota dell’Agenzia, che risale al 10 marzo scorso, conferma quanto disposto dalla risoluzione n.3/2008 dell’Agenzia stessa, dopo una richiesta formale dell’Associazione Produttori Energie Rinnovabili (APER) che si diceva preoccupata per il certo e pesante aggravio di costi (“imprevisti e imprevedibili”) che questa definizione comporterebbe per coloro che sono proprietari di impianti solari fotovoltaici.

Visto che il mondo va avanti, ma che resistono apparati ancorati a vecchi sistemi burocratici impossibilitati a valutare la valenza ambientale o strategica di un immobile, anche alla luce di un nuovo quadro politico internazionale, sarebbe opportuno che a dirimere al più presto la questione fossero i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e quello dello Sviluppo Economico.
A dire il vero questa attribuzione data al fotovoltaico dalla Agenzia del Territorio (che, ricordiamo, non è un ente impositore) è identica a quella conferita da tempo alle centrali idroelettriche.
Però un fatto strano, che rimescola ancora di più la questione, riguarda una sentenza del 2 gennaio 2009 della Commissione Tributaria provinciale di Bologna che esclude dal pagamento dell’ICI gli impianti eolici, inquadrabili, secondo la Commissione, nella categoria catastale “E”, cioè di immobili con destinazioni speciali e di pubblico servizio, esenti pertanto da ICI.

Insomma, come giustamente afferma l’APER su questi aspetti, “è necessario un confronto che dovrà riguardare tutte le fonti rinnovabili e le modalità per il superamento dell’attuale contraddizione di uno Stato che con una mano da’, dicendo di voler sviluppare le rinnovabili, prevedendo anche specifici incentivi, e con l’altra prende, assoggettando all’ICI i medesimi impianti per la produzione di energia”.

Allora, come è ovvio, la questione resta politica e dalla politica ci si aspetterebbe una rapida soluzione. Ma i numeri attualmente in gioco (ad esempio, a fine 2009 si prevedono circa 80mila impianti fotovoltaici installati sul territorio) potrebbero far ritardare, ad arte, ogni presa di posizione da parte del Governo?

LB

Fonte: Qualenergia.it

Agenzia del Territorio, APER, business plan, Energia e Ambiente, energia eolica, energia fotovoltaica, energia solare, Fonti Rinnovabili, ICI, nuovo scambio sul posto, scambio sul posto



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