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Novità sui contratti di locazione ad uso non abitativo

22 Apr 2009
sundance
Casa ed Immobili, Soldi

L`articolo 41, comma 16 duodecies, contenuto nella Legge di conversione n. 14 del 27/2/2009 del DL 207/2008 (cd. Milleproroghe) ha, in parte, modificato la disciplina prevista dall`art.32 della Legge 392/1978 per quanto riguarda l`aggiornamento del canone di locazione degli immobili adibiti ad uso non abitativo.

 

 

Tale modifica, la seconda in ordine di tempo che interviene sull`articolo 32 della Legge 392/1978 (la prima risale al DL 12/1985) si presta per alcuni punti a dubbi interpretativi sui quali occorrera` fare chiarezza.
Le novita` della nuova disciplina: per i nuovi contratti di locazione ad uso non abitativo in cui venga pattuita una durata superiore al minimo di legge (ossia 6 anni per immobili industriali, commerciali e artigianali o di interesse turistico o adibiti all`esercizio abituale e professionale di qualsiasi attivita` di lavoro autonomo e 9 anni per immobile adibito ad attivita` alberghiere) la variazione in aumento del canone e` ora liberamente determinabile dalle parti nel senso che essa potra` essere anche superiore al previgente limite del 75% della variazione dell`indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (quindi anche 100%) stabilita dall`Istat.
L`entita` dell`aggiornamento dovra` comunque sempre essere indicata nel contratto.

Il nuovo meccanismo di calcolo si potra` applicare anche ai contratti attualmente in corso sempre laddove sia prevista una durata superiore a quella minima di legge.
Per i contratti di locazione ad uso non abitativo per i quali la durata e` stata pattuita in misura corrispondente a quella minima di legge (ex art. 27 L. 392/78 e cioe` 6 o 9 anni a seconda della destinazione dell`immobile) resta in vigore il limite del 75% delle variazioni accertate dall`Istat e riferite all`indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso l`aggiornamento dovra` essere espressamente previsto nel contratto.

Fonte: News.attico.it

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