Modello 730, tutte le novità del 2014

modello 730

Andrà presentato come al solito a tempo debito, ma intanto il nuovo modello 730 per il 2014 é già consultabile e soprattutto scaricabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it con tutte le novità che lo caratterizzano.

Potrà essere presentato da chi non abbia un sostituto d’imposta, ossia chi nel 2013 abbia avuto un lavoro dipendente ma lo abbia perso nel momento di presentare il 730 può lo stesso compilarlo. Nel riquadro ‘Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio’ si dovrà barrare la casella ‘Mod. 730 dipendenti senza sostituto’ e il credito risultante dal modello 730 potrà essere utilizzato mediante compensazione per pagare l’Imu 2014 e altre imposte che possono essere versate con il modello F24.

Inoltre sono state elevate le detrazioni per i figli a carico, aumentate da 800 a 950 euro per ogni figlio maggiore di 3 anni e da 900 a 1220 euro per ogni figlio di età inferiore a 3 anni. Quanto agli interventi relativi al risparmio energetico é riconosciuta una detrazione d’imposta pari al 65% (invece del 55%) per tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2013 mentre per coloro che fruiscono delle detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta una detrazione pari al 50% e per tutte le spese sostenute entro il 6 giugno dello scorso anno che siano state destinate all’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici. Infine per coloro che hanno sostenuto, entro l’agosto 2013, spese per adottare misure antisismiche nelle proprie abitazioni, è riconosciuta una detrazione d’imposta pari al 65% fino ad una spesa massima di 96.000 euro.

E ancora viene riconosciuta una detrazione del 19% per coloro che hanno sostenuto spese per l’ammortamento dei Titoli di Stato. Per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, l’importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% è pari a 630 euro e per quanto riguarda il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, concorre alla formazione della base imponibile Irpef, e delle relative addizionali nella misura del 50%.

Infine per i contratti di locazione a canone concordato, stipulati sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini, nel caso di opzione per la cedolare secca la misura dell’aliquota agevolata è ridotta dal 19 al 15%, mentre per i fabbricati concessi in locazione la deduzione forfaittaria del canone di locazione è ridotta dal 15 al 5%.

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