Case: anche con la crisi gli affitti non scendono

L’Istat ha comunicato le seguenti variazioni degli indici dei prezzi al consumo: variazione annuale (luglio ‘09–luglio ’08) dell’ indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati: – 0,1% Variazione biennale (luglio ’09–luglio ’07) dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati: 3,9% (75% = 2,925%) Variazione annuale (luglio ‘09–luglio ’08) dell’indice armonizzato europeo = – 0,1%.

Come visto, la variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo si presenta per la prima volta (quantomeno dal secondo dopoguerra del secolo scorso in poi) come negativa (e negativo è anche l’indice armonizzato europeo). Mentre il dato relativo alla variazione biennale non pone problemi di sorta – e deve essere utilizzato, per l’aggiornamento dei canoni di locazione, secondo le normali regole – il dato relativo alla variazione annuale pone problemi di non facile, immediata soluzione: ci si chiede, cioè, se il legislatore possa aver pensato di voler disporre anche un aggiornamento dei canoni di locazione in diminuzione.

La risposta negativa è fuor di dubbio sulla base dei lavori parlamentari, nei quali non si trova traccia di una previsione (e neppure di una ipotetica possibilità) del genere, e si trova – anzi – il continuo riferimento all’aggiornamento come mezzo di mantenimento costante della remunerazione della proprietà immobiliare contro la perdita di potere d’acquisto della moneta. Che solo a questa si volesse rimediare risulta chiaro dal fatto che la limitazione al 75% dell’indice Istat venne costantemente giustificata considerando “la buona difesa dell’investimento immobiliare contro la svalutazione” (Relazione Ministri di grazia e giustizia, e dei lavori pubblici, II).

Allo stato, sembra pertanto – per una questione di rigore interpretativo e quindi al di là dei valori in gioco, in atto insignificanti – che il testo delle disposizioni in materia (pur letteralmente non inequivoco) non possa portare alla diminuzione dei canoni, tantomeno ove (direttamente indirettamente) la facoltà di richiedere l’aggiornamento del canone sia prevista in capo al locatore o ove si specifichi che non vi sia bisogno di richiesta da parte dello stesso (dizioni, tutte, che portano anch’esse – con argomentazione concorrente, e pure separatamente valida – a ritenere che l’aggiornamento sia stato previsto solo in aumento).

Fonte: Attico.it

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