Modello 730/2010: novità e procedure di compilazione -parte prima-

Sembra sia finalmente scattato il conto alla rovescia per la compilazione e la relativa presentazione del modello 730.

Coloro i quali hanno l’obbligo di rivolgersi al proprio sostituto d’imposta avranno di tempo solo fino al prossimo 30 Aprile, in quanto entro tale data il modello andrà consegnato al datore di lavoro, al fine di poter ottenere trattenute o rimborso, direttamente addebitate sulla busta paga di luglio.

È possibile presentare il modello al datore di lavoro, anche se si è lavoratori con contratto a termine, purché questo duri almeno da Aprile a Luglio 2010, mentre, nel caso in cui si tratti di personale scolastico, il contratto deve avere la durata minima dell’intero anno scolastico, quindi da Settembre 2009 a Giugno 2010.

Come sappiamo il nuovo modello 730 permette anche di presentare la dichiarazione congiunta tra i coniugi, snellendo di conseguenza sia i tempi burocratici che di compilazione.

Nel momento in cui si voglia procedere alla dichiarazione congiunta, non risulta necessario e obbligatorio che entrambi i coniugi debbano godere di redditi da lavoro dipendente, in quanto basta che ne goda il coniuge dichiarante, ovvero colui che presenterà domanda.

In definitiva, quindi, basta che nel nucleo familiare esista un solo dipendente per poter stilare la dichiarazione congiunta.

Non potranno procedere a tale modalità di compilazione, invece, i nuclei familiari composti da un coniuge che nel  2009 è stato titolare di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730, nello specifico:

  • redditi provenienti da trust
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva
  • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 e D5, del modello 730.
  • redditi d’impresa anche in forma di partecipazione

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