<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" ><channel><title>Risparmio Soldi &#187; Modello Unico</title> <atom:link href="http://www.risparmiosoldi.it/tag/modello-unico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" /><link>http://www.risparmiosoldi.it</link> <description>Tutte le info sul risparmio</description> <lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 17:35:26 +0000</lastBuildDate> <language>it-IT</language> <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator><div id='fb-root'></div><script type='text/javascript'>
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					</script><item><title>Dichiarazione dei redditi, a chi tocca l’Unico?</title><link>http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/dichiarazione-dei-redditi-a-chi-tocca-lunico/</link> <comments>http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/dichiarazione-dei-redditi-a-chi-tocca-lunico/#comments</comments> <pubDate>Tue, 07 May 2013 23:00:03 +0000</pubDate> <dc:creator>Federico D</dc:creator> <category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category> <category><![CDATA[Moduli]]></category> <category><![CDATA[Politica e Società]]></category> <category><![CDATA[CAF]]></category> <category><![CDATA[contribuente]]></category> <category><![CDATA[dichiarazione dei redditi]]></category> <category><![CDATA[Modello Unico]]></category> <category><![CDATA[partita IVA]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=26497</guid> <description><![CDATA[<p>Si avvicina il momento per la presentazione della dichiarazione dei redditi anche per chi adotti il modello Unico che anche per il 2013 toccherà ad ogni contribuente che sia persona fisica e debba presentare anche un’ulteriore dichiarazione. In particolare è la soluzione scelta da chi percepisca un reddito d’impresa, come ad esempio partecipazioni in società, o ancora redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA o redditi da cessioni di azienda. Ma lo dovranno adottare anche quei contribuenti che non siano stati residenti  in Italia nei due anni precedenti l’anno in cui viene presentata la dichiarazione, chi  percepisce redditi di lavoro dipendente solo da datori di lavoro non obbligati ad effettuare ritenute d’acconto oppure abbia realizzato plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate o debba presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. Generalmente la compilazione del modulo è telematica, tramite i servizi ad hoc dell’Agenzia delle Entrate oppure ufficia abilitati come associazioni di categoria e Caf, ma alcune categorie lo possono presentare anche in versione cartacea.  Saranno invece tenuti a presentare il modello Unico cartaceo i contribuenti che: pur possedendo redditi dichiarabili con il 730 non possono presentare questo modello perché non hanno un datore di lavoro o non sono titolari di pensione o ancora devono dichiarare redditi o comunicare dati tramite quadri del modello Unico. In caso di presentazione telematica, la più comune, il termine ultimo per la consegna è fissato al 30 settembre. Chi invece è tenuto a presentare la dichiarazione in forma cartacea, può farlo presso gli uffici postali tra il 2 maggio e il 30 giugno. Se invece si presenti il Modello Unico in ritardo, in caso rientri nei 90 giorni, pagherà una sanzione che può variare da 258 a 1.032 euro.</p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/dichiarazione-dei-redditi-a-chi-tocca-lunico/">Dichiarazione dei redditi, a chi tocca l’Unico?</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.risparmiosoldi.it/wp-content/uploads/2013/05/Unico-2013.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-26498" alt="modello unico 2013" src="http://www.risparmiosoldi.it/wp-content/uploads/2013/05/Unico-2013.jpg" width="300" height="175" /></a>Si avvicina il momento per la presentazione della <strong>dichiarazione dei redditi</strong> anche per chi adotti il <a title="Redditi esteri, così si dichiarano nell’UNICO" href="http://www.risparmiosoldi.it/banche/redditi-esteri-cosi-si-dichiarano-nellunico/"><strong>modello Unico</strong></a> che anche per il 2013 toccherà ad ogni <strong>contribuente</strong> che sia persona fisica e debba presentare anche un’ulteriore dichiarazione.</p><p style="text-align: justify"><span id="more-26497"></span>In particolare è la soluzione scelta da chi percepisca un reddito d’impresa, come ad esempio partecipazioni in società, o ancora redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la <a title="Modello 730, le nuove detrazioni" href="http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/modello-730-le-nuove-detrazioni/"><strong>partita IVA</strong></a> o redditi da cessioni di azienda. Ma lo dovranno adottare anche quei contribuenti che non siano stati residenti  in Italia nei due anni precedenti l’anno in cui viene presentata la dichiarazione, chi  percepisce redditi di lavoro dipendente solo da datori di lavoro non obbligati ad effettuare ritenute d’acconto oppure abbia realizzato plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate o debba presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.<br /> Generalmente la compilazione del modulo è telematica, tramite i servizi ad hoc dell’Agenzia delle Entrate oppure ufficia abilitati come associazioni di categoria e Caf, ma alcune categorie lo possono presentare anche in versione cartacea.  Saranno invece tenuti a presentare il modello Unico cartaceo i contribuenti che: pur possedendo redditi dichiarabili con il 730 non possono presentare questo modello perché non hanno un datore di lavoro o non sono titolari di pensione o ancora devono dichiarare redditi o comunicare dati tramite quadri del modello Unico.<br /> In caso di presentazione telematica, la più comune, il termine ultimo per la consegna è fissato al 30 settembre. Chi invece è tenuto a presentare la dichiarazione in forma cartacea, può farlo presso gli uffici postali tra il 2 maggio e il 30 giugno. Se invece si presenti il Modello Unico in ritardo, in caso rientri nei 90 giorni, pagherà una sanzione che può variare da 258 a 1.032 euro.</p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/dichiarazione-dei-redditi-a-chi-tocca-lunico/">Dichiarazione dei redditi, a chi tocca l’Unico?</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/dichiarazione-dei-redditi-a-chi-tocca-lunico/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Redditi esteri, così si dichiarano nell’UNICO</title><link>http://www.risparmiosoldi.it/banche/redditi-esteri-cosi-si-dichiarano-nellunico/</link> <comments>http://www.risparmiosoldi.it/banche/redditi-esteri-cosi-si-dichiarano-nellunico/#comments</comments> <pubDate>Tue, 05 Jun 2012 23:45:02 +0000</pubDate> <dc:creator>Federico D</dc:creator> <category><![CDATA[Banche]]></category> <category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category> <category><![CDATA[Risparmi]]></category> <category><![CDATA[capitale]]></category> <category><![CDATA[contante]]></category> <category><![CDATA[dichiarazione dei redditi]]></category> <category><![CDATA[fondiari o d’impresa]]></category> <category><![CDATA[imprese commerciali]]></category> <category><![CDATA[intermediari finanziari]]></category> <category><![CDATA[lavoro autonomo]]></category> <category><![CDATA[lavoro dipendente]]></category> <category><![CDATA[Modello Unico]]></category> <category><![CDATA[Poste Italiane]]></category> <category><![CDATA[società fiduciarie]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=18492</guid> <description><![CDATA[<p>Visto che siamo in periodo di dichiarazione dei redditi è utile ricordare quali siano le norme che regolano quelli prodotti all’estero, che siano derivanti da lavoro dipendente o lavoro autonomo ma anche di capitale, fondiari o d’impresa. Perché non necessariamente gli investimenti esteri o i soldi guadagnati in altro Paese sono frutto di evasione o di fuga di capitali, ma più semplicemente di diversificazione o di esigenza lavorativa.  E’ obbligo per il contribuente segnalare nella dichiarazione i redditi ottenuti all’estero e le somme che siano depositate oltre confine, anche se infruttifere. Si tratta spesso di risparmiatori che, volendo ottenere tassi più vantaggiosi rispetto a quelli che solitamente rimedierebbero in Italia, decidono di investire le proprie somme in altri Paesi, lecitamente. Per chi detenga legalmente soldi all’estero va quindi compilato il quadro RW del modello UNICO. Ha sostanzialmente lo scopo di assicurare il controllo dei movimenti finanziari con l&#8217;estero e di contenere l&#8217;esportazione del contante, in particolare per quello che riguarda trasferimenti da e verso l&#8217;estero di denaro, ma anche certificati in serie o titoli attraverso non residenti, senza il tramite di intermediari residenti nei Paesi in cui si sia investito. O ancora investimenti all&#8217;estero o attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. E infine trasferimenti da, verso e sull&#8217;estero che nel corso dell&#8217;anno abbiano interessato gli investimenti all&#8217;estero e le attività estere di natura finanziaria. In tutto questi trasferimenti effettuati devono avere un importo non inferiore complessivamente a 10.000 euro, mentre ovviamente non rientrano in questa categoria gli investimenti affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle società fiduciarie, alla società Poste italiane oppure ad altri intermediari finanziari professionali, purché siano riscossi attraverso l’intervento di un intermediario residente sul territorio nazionale. Sul modulo dovranno essere riportati gli investimenti, cioé i beni patrimoniali collocati all’estero indipendentemente dalla effettiva produzione in Italia di redditi di fonte estera imponibili nel periodo d’imposta e attività estere di natura finanziaria, e anche quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Andranno indicati nella Sezione II del modulo perché potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia. Se queste somme sono ricavate nell’esercizio di imprese commerciali, saranno assoggettate a tassazione ordinaria e inserite tra le componenti finanziarie del reddito di impresa. Invece se percepite al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali, sono di regola soggette a tassazione separata e vanno indicate in questo quadro nei redditi relativi al periodo di imposta in cui sono percepiti. Infine ricordiamo che il contribuente ha la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, crocettando la casella posta nella Sezione interessata.</p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/banche/redditi-esteri-cosi-si-dichiarano-nellunico/">Redditi esteri, così si dichiarano nell’UNICO</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.marbaro.it/pics/Modello-Unico-2012.jpg" alt="" width="290" height="222" />Visto che siamo in periodo di <a title="Dichiarazioni dei redditi, i gioiellieri se la passano male" href="http://www.risparmiosoldi.it/notizie/dichiarazioni-dei-redditi-i-gioiellieri-se-la-passano-male/" target="_blank"><em><strong>dichiarazione dei redditi</strong></em> </a>è utile ricordare quali siano le norme che regolano quelli prodotti all’<em><strong>estero</strong></em>, che siano derivanti da <em><strong>lavoro dipendente</strong></em> o <em><strong>lavoro autonomo</strong></em> ma anche di <em><strong>capitale</strong></em>, <em><strong>fondiari </strong></em>o <em><strong>d’impresa</strong></em>. Perché non necessariamente gli investimenti esteri o i soldi guadagnati in altro Paese sono frutto di evasione o di fuga di capitali, ma più semplicemente di diversificazione o di esigenza lavorativa.</p><p style="text-align: justify"><span id="more-18492"></span></p><p style="text-align: justify"> E’ obbligo per il contribuente segnalare nella dichiarazione i redditi ottenuti all’estero e le somme che siano depositate oltre confine, anche se infruttifere. Si tratta spesso di risparmiatori che, volendo ottenere tassi più vantaggiosi rispetto a quelli che solitamente rimedierebbero in Italia, decidono di investire le proprie somme in altri Paesi, lecitamente. Per chi detenga legalmente soldi all’estero va quindi compilato il quadro RW del <em><strong>modello <a title="Pagamento Ici, entro il 16 c’è il saldo" href="http://www.risparmiosoldi.it/casa-ed-immobili/pagamento-ici-entro-il-16-c%e2%80%99e-il-saldo/" target="_blank">UNICO</a></strong></em>.</p><p style="text-align: justify">Ha sostanzialmente lo scopo di assicurare il controllo dei movimenti finanziari con l&#8217;estero e di contenere l&#8217;esportazione del <em><strong>contante</strong></em>, in particolare per quello che riguarda trasferimenti da e verso l&#8217;estero di denaro, ma anche certificati in serie o titoli attraverso non residenti, senza il tramite di intermediari residenti nei Paesi in cui si sia investito. O ancora investimenti all&#8217;estero o attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. E infine trasferimenti da, verso e sull&#8217;estero che nel corso dell&#8217;anno abbiano interessato gli investimenti all&#8217;estero e le attività estere di natura finanziaria.</p><p style="text-align: justify">In tutto questi trasferimenti effettuati devono avere un importo non inferiore complessivamente a 10.000 euro, mentre ovviamente non rientrano in questa categoria gli investimenti affidati in gestione o in amministrazione alle <em><strong>banche</strong></em>, alle <em><strong>società fiduciarie</strong></em>, alla società <em><strong>Poste italiane</strong></em> oppure ad altri <em><strong>intermediari finanziari</strong></em> professionali, purché siano riscossi attraverso l’intervento di un intermediario residente sul territorio nazionale.</p><p style="text-align: justify">Sul modulo dovranno essere riportati gli investimenti, cioé i beni patrimoniali collocati all’estero indipendentemente dalla effettiva produzione in Italia di redditi di fonte estera imponibili nel periodo d’imposta e attività estere di natura finanziaria, e anche quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Andranno indicati nella Sezione II del modulo perché potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.</p><p style="text-align: justify">Se queste somme sono ricavate nell’esercizio di <em><strong>imprese commerciali</strong></em>, saranno assoggettate a tassazione ordinaria e inserite tra le componenti finanziarie del reddito di impresa. Invece se</p><p style="text-align: justify">percepite al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali, sono di regola soggette a tassazione separata e vanno indicate in questo quadro nei redditi relativi al periodo di imposta in cui sono percepiti. Infine ricordiamo che il contribuente ha la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, crocettando la casella posta nella Sezione interessata.</p><p style="text-align: justify"><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/banche/redditi-esteri-cosi-si-dichiarano-nellunico/">Redditi esteri, così si dichiarano nell’UNICO</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/banche/redditi-esteri-cosi-si-dichiarano-nellunico/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Ici, Irpef, Iva e modello unico: vediamo le principali scadenze fiscali di Luglio!</title><link>http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/ici-irpef-iva-e-modello-unico-vediamo-le-principali-scadenze-fiscali-di-luglio/</link> <comments>http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/ici-irpef-iva-e-modello-unico-vediamo-le-principali-scadenze-fiscali-di-luglio/#comments</comments> <pubDate>Fri, 18 Jun 2010 06:36:38 +0000</pubDate> <dc:creator>Emanuela M</dc:creator> <category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category> <category><![CDATA[fisca]]></category> <category><![CDATA[ICI]]></category> <category><![CDATA[irpef]]></category> <category><![CDATA[iva]]></category> <category><![CDATA[Modello Unico]]></category> <category><![CDATA[tasse]]></category> <category><![CDATA[tributi]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=10861</guid> <description><![CDATA[<p>Sta per arrivare il mese di Luglio e con esso giungeranno anche nuove imposte e tasse da pagare, vediamo nel dettaglio quali sono le principali e quali i giorni in cui scatteranno i termini di decorrenza. Ricordiamo così a tutti coloro che ancora non hanno pagato l’imposta comunale sugli immobili, ovvero l’ICI i cui termini sono decorsi qualche giorno fa, che esiste un’ulteriore possibilità di regolarizzare la propria posizione entro il 16 Luglio prossimo, dovendo procedere, però, al pagamento di una sanzione aggiuntiva. A  rendere nota tale possibilità, la stessa agenzia delle entrate tramite la pubblicazione del contribuente 2010, una sorta di guida pratica e mirata ad indirizzare il contribuente attraverso il mondo tributario. Nella guida stessa si legge che in merito al mancato versamento dell’acconto ICI 2010, è ugualmente possibile procedere al pagamento con l’aggiunta degli interessi e una sanzione ridotta del   2,5% entro, appunto, il 16 Luglio 2010. Altra scadenza fondamentale riguarda l’ Iva, difatti il 16 del prossimo mese, i sostituti d’imposta saranno invitati a versare la famosa Imposta sul Valore Aggiunto insieme ai contributi previdenziali e le ritenute d’acconto. Sempre il 16 Luglio 2010 sarebbe dovuto scadere anche il termine massimo per il versamento delle tasse legate ad Unico 2010 a cui viene applicata però una maggiorazione dello  0,4%, ma per effetto della proroga voluta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nei giorni scorsi, la data di decorrenza slitta direttamente al 5 Agosto 2010. Rammentiamo che al Modello Unico si legano le tasse Irpef o Ires, Irap, e le addizionali e regionali  che per chi non ne fosse a conoscenza, potranno essere pagate anche a rate con una piccola maggiorazione dovuta agli interessi rateali.</p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/ici-irpef-iva-e-modello-unico-vediamo-le-principali-scadenze-fiscali-di-luglio/">Ici, Irpef, Iva e modello unico: vediamo le principali scadenze fiscali di Luglio!</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.marsala.it/ed_images/Image/economia/finanza/monete(1).jpg" alt="" width="194" height="236" />Sta per arrivare il mese di Luglio e con esso giungeranno anche <strong>nuove imposte e tasse</strong> da pagare, vediamo nel dettaglio quali sono le principali e quali i giorni in cui scatteranno i termini di decorrenza.</p><p style="text-align: justify">Ricordiamo così a tutti coloro che ancora non hanno pagato l’imposta comunale sugli immobili, ovvero<strong> l’ICI </strong>i cui termini sono decorsi qualche giorno fa, che esiste un’ulteriore possibilità di regolarizzare la propria posizione entro il 16 Luglio prossimo, dovendo procedere, però, al pagamento di una sanzione aggiuntiva.<span id="more-10861"></span></p><p style="text-align: justify">A  rendere nota tale possibilità, la stessa agenzia delle entrate tramite la pubblicazione del contribuente 2010, una sorta di guida pratica e mirata ad indirizzare il contribuente attraverso il mondo tributario.</p><p style="text-align: justify">Nella guida stessa si legge che in merito al mancato versamento dell’acconto <strong>ICI 2010,</strong> è ugualmente possibile procedere al pagamento con l’aggiunta degli interessi e una sanzione ridotta del   2,5% entro, appunto, il 16 Luglio 2010.</p><p style="text-align: justify">Altra scadenza fondamentale riguarda l’<strong> Iva,</strong> difatti il 16 del prossimo mese, i sostituti d’imposta saranno invitati a versare la famosa <em>Imposta sul Valore Aggiunto</em> insieme ai contributi previdenziali e le ritenute d’acconto.</p><p style="text-align: justify">Sempre il 16 Luglio 2010 sarebbe dovuto scadere anche il termine massimo per il versamento delle tasse legate ad Unico 2010 a cui viene applicata però una maggiorazione dello  0,4%, ma per effetto della proroga voluta dal <em>Ministero dell’Economia e delle Finanze </em>nei giorni scorsi, la data di decorrenza slitta direttamente al 5 Agosto 2010.</p><p style="text-align: justify">Rammentiamo che al Modello Unico si legano le tasse <strong>Irpef</strong> o <strong>Ires, Irap</strong>, e le addizionali e regionali  che per chi non ne fosse a conoscenza, potranno essere pagate anche a rate con una piccola maggiorazione dovuta agli interessi rateali.</p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/ici-irpef-iva-e-modello-unico-vediamo-le-principali-scadenze-fiscali-di-luglio/">Ici, Irpef, Iva e modello unico: vediamo le principali scadenze fiscali di Luglio!</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/ici-irpef-iva-e-modello-unico-vediamo-le-principali-scadenze-fiscali-di-luglio/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Dichiarazione de redditi 2010: regole condominiali, guida alla compilazione</title><link>http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/dichiarazione-de-redditi-2010-regole-condominiali-guida-alla-compilazione/</link> <comments>http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/dichiarazione-de-redditi-2010-regole-condominiali-guida-alla-compilazione/#comments</comments> <pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:36:23 +0000</pubDate> <dc:creator>Emanuela M</dc:creator> <category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category> <category><![CDATA[dichiarazione redditi 2010]]></category> <category><![CDATA[Fisco]]></category> <category><![CDATA[guida]]></category> <category><![CDATA[imposte]]></category> <category><![CDATA[Modello Unico]]></category> <category><![CDATA[tasse]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=10157</guid> <description><![CDATA[<p>Il termine di decorrenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2010 si fa vicino, difatti ricordiamo agli utenti che entro il 30 Aprile prossimo si dovrà procedere alla consegna del modello previamente compilato. A tal proposito continuiamo la nostra rubrica giornaliera che mira a semplificare le procedure di compilazione e a rendere più veloce e immediata la comprensione relativa ai campi da redigere. Per quanto attiene alle regole per i locali condominiali, come locali di portineria, alloggio del portiere o altri immobili e servizi di specifica proprietà del condominio, ricordiamo che devono essere appositamente dichiarati da ogni singolo condominio solo nel caso in cui si vengano a determinare quote di reddito spettanti a ciascuna unità,  per un totale superiore ai 25,82 euro. Nel caso in cui, invece, si tratti di immobili concessi in locazione, va dichiarato direttamente il reddito complessivo derivante dall’affitto con la relativa quota di possesso, e sarà poi il Caf in un secondo momento ad effettuare i conteggi e i calcoli associati. Nel caso in cui vengano a verificarsi dei cambiamenti della situazione nel corso dell’anno, ricordiamo che per ogni singolo immobile andrà appositamente compilato il rigo attinente al riquadro B. In riferimento della stessa unità immobiliare andranno compilati più righi, ognuno relativo a situazioni diverse. Nel momento in cui si procede alla compilazione del campo 1, ricordiamo che andrà riportata la rendita catastale derivante dall’abitazione principale, anche se sottolineiamo che sull’abitazione principale non si pagano imposte. Precisiamo che per abitazione principale si intende la dimora abituale del contraente, a prescindere dalla  sua residenza anagrafica.</p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/dichiarazione-de-redditi-2010-regole-condominiali-guida-alla-compilazione/">Dichiarazione de redditi 2010: regole condominiali, guida alla compilazione</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.ombrettacolli.it/wp-content/uploads/2008/05/dichiarazione_redditi.jpg" alt="" width="278" height="257" />Il termine di decorrenza per la presentazione della <strong>dichiarazione dei redditi 2010</strong> si fa vicino, difatti ricordiamo agli utenti che entro il 30 Aprile prossimo si dovrà procedere alla consegna del<strong> modello</strong> previamente compilato.</p><p style="text-align: justify">A tal proposito continuiamo la nostra rubrica giornaliera che mira a semplificare le procedure di compilazione e a rendere più veloce e immediata la comprensione relativa ai campi da redigere.<span id="more-10157"></span></p><p style="text-align: justify">Per quanto attiene alle <strong>regole per i locali condominiali</strong>, come locali di portineria, alloggio del portiere o altri immobili e servizi di specifica proprietà del condominio, ricordiamo che devono essere appositamente dichiarati da ogni singolo condominio solo nel caso in cui si vengano a determinare quote di reddito spettanti a ciascuna unità,  per un totale superiore ai 25,82 euro.</p><p style="text-align: justify">Nel caso in cui, invece, si tratti di immobili concessi in locazione, va dichiarato direttamente il reddito complessivo derivante dall’affitto con la relativa quota di possesso, e sarà poi il Caf in un secondo momento ad effettuare i conteggi e i calcoli associati.</p><p style="text-align: justify">Nel caso in cui vengano a verificarsi dei cambiamenti della situazione nel corso dell’anno, ricordiamo che per ogni singolo immobile andrà appositamente compilato il rigo attinente al riquadro B.</p><p style="text-align: justify">In riferimento della stessa unità immobiliare andranno compilati più righi, ognuno relativo a situazioni diverse.</p><p style="text-align: justify">Nel momento in cui si procede alla <strong>compilazione</strong> del campo 1, ricordiamo che andrà riportata la rendita catastale derivante dall’abitazione principale, anche se sottolineiamo che sull’abitazione principale non si pagano<strong> imposte.</strong></p><p style="text-align: justify">Precisiamo che per abitazione principale si intende la dimora abituale del contraente, a prescindere dalla  sua residenza anagrafica.</p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/dichiarazione-de-redditi-2010-regole-condominiali-guida-alla-compilazione/">Dichiarazione de redditi 2010: regole condominiali, guida alla compilazione</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/dichiarazione-de-redditi-2010-regole-condominiali-guida-alla-compilazione/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>730 integrativo: guida alla compilazione e concetti chiave!</title><link>http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/730-integrativo-guida-alla-compilazione-e-concetti-chiave/</link> <comments>http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/730-integrativo-guida-alla-compilazione-e-concetti-chiave/#comments</comments> <pubDate>Thu, 15 Apr 2010 07:43:53 +0000</pubDate> <dc:creator>Emanuela M</dc:creator> <category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category> <category><![CDATA[compilazione 730]]></category> <category><![CDATA[dichiarazione dei redditi]]></category> <category><![CDATA[integrazione dichiarazione]]></category> <category><![CDATA[Modello Unico]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=10050</guid> <description><![CDATA[<p>La sezione riguardante il &#8220;730 integrativo&#8221; deve essere compilata esclusivamente da coloro i quali devono presentare una dichiarazione integrativa, ovvero una dichiarazione che vada a rettificare parzialmente o totalmente un modello presentato l’anno scorso. Ove si venisse a determinare tale condizione, bisogna indicare in primo luogo se l’integrazione comporta maggiore o minor credito rispetto al documento originario. Inoltre va anche specificato se l’integrazione o l’intera rettifica concernono in maniera specifica ed esclusiva, le  informazioni da designare nell’apposito riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”. Infine bisogna compilare il &#8220;campo 3&#8243; presente nel modello, se l’integrazione attiene sia alle notizie da inserire nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” sia agli specifici dati relativi alla definizione dell’imposta dovuta, nel caso dagli stessi scaturiscano variazioni di imposta rispetto alla presentazione e al relativo calcolo dell’imposta originaria. Per quanto attiene alla residenza, quest’ultima deve essere nuovamente specificata solo se nel corso dell’anno nel peiodo compreso dal 1° gennaio 2009 alla data di presentazione della dichiarazione, sia cambiata in seguito ad un trasferimento dal domicilio previamente indicato. Se sia avvenuto un cambiamento, quindi, occorre indicare in maniera certa e precisa i dati relativi alla nuova residenza vigenti al momento della consegna del documento, specificando altresì il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione. Se tale modifica si è determinata a partire dal 3 novembre 2008, bisogna specificare il precedente domicilio, se invece è avvenuto entro il 2 novembre 2008, bisogna indicare il nuovo domicilio. Inoltre ricordiamo che la compilazione del campo riguardante numero di telefono, di cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica è assolutamente opzionale, ma utile soprattutto a coloro che desiderano ricevere maggiori informazioni sulle scadenze, gli aggiornamenti, le novità e sui nuovi servizi offerti.</p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/730-integrativo-guida-alla-compilazione-e-concetti-chiave/">730 integrativo: guida alla compilazione e concetti chiave!</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2009/04/dichiarazione_redditi_professionisti1.jpg" alt="" width="213" height="202" />La sezione riguardante il <strong>&#8220;730 integrativo&#8221; </strong>deve essere compilata esclusivamente da coloro i quali devono presentare una <strong>dichiarazione integrativa</strong>, ovvero una dichiarazione che vada a rettificare parzialmente o totalmente un modello presentato l’anno scorso.</p><p style="text-align: justify">Ove si venisse a determinare tale condizione, bisogna indicare in primo luogo se l’integrazione comporta maggiore o minor credito rispetto al documento originario.<span id="more-10050"></span></p><p style="text-align: justify">Inoltre va anche specificato se l’integrazione o l’intera rettifica concernono in maniera specifica ed esclusiva, le  informazioni da designare nell’apposito riquadro “<strong>Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.<br /> </strong><br /> Infine bisogna compilare il &#8220;campo 3&#8243; presente nel modello, se l’integrazione attiene sia alle notizie da inserire nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” sia agli specifici dati relativi alla definizione dell’imposta dovuta, nel caso dagli stessi scaturiscano variazioni di imposta rispetto alla presentazione e al relativo calcolo dell’imposta originaria.</p><p style="text-align: justify">Per quanto attiene alla residenza, quest’ultima deve essere nuovamente specificata solo se nel corso dell’anno nel peiodo compreso dal 1° gennaio 2009 alla data di presentazione della dichiarazione, sia cambiata in seguito ad un trasferimento dal domicilio previamente indicato.</p><p style="text-align: justify">Se sia avvenuto un cambiamento, quindi, occorre indicare in maniera certa e precisa i dati relativi alla nuova residenza vigenti al momento della <strong>consegna del documento</strong>, specificando altresì il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione.</p><p style="text-align: justify">Se tale modifica si è determinata a partire dal 3 novembre 2008, bisogna specificare il precedente domicilio, se invece è avvenuto entro il 2 novembre 2008, bisogna indicare il nuovo domicilio.</p><p style="text-align: justify">Inoltre ricordiamo che la <strong>compilazione del campo</strong> riguardante numero di telefono, di cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica è assolutamente opzionale, ma utile soprattutto a coloro che desiderano ricevere maggiori informazioni sulle scadenze, gli aggiornamenti, le novità e sui nuovi servizi offerti.</p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/730-integrativo-guida-alla-compilazione-e-concetti-chiave/">730 integrativo: guida alla compilazione e concetti chiave!</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/730-integrativo-guida-alla-compilazione-e-concetti-chiave/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Fisco: rafforzate le misure per combattere l&#8217;evasione internazionale</title><link>http://www.risparmiosoldi.it/borsa-finanza/fisco-rafforzate-le-misure-per-combattere-levasione-internazionale/</link> <comments>http://www.risparmiosoldi.it/borsa-finanza/fisco-rafforzate-le-misure-per-combattere-levasione-internazionale/#comments</comments> <pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:10:20 +0000</pubDate> <dc:creator>Pask</dc:creator> <category><![CDATA[Borsa e Finanza]]></category> <category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category> <category><![CDATA[Politica e Società]]></category> <category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category> <category><![CDATA[evasione internazionale]]></category> <category><![CDATA[Fisco]]></category> <category><![CDATA[immobili]]></category> <category><![CDATA[Modello Unico]]></category> <category><![CDATA[provvedimenti]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=9843</guid> <description><![CDATA[<p>Certosino lavoro dell&#8217;Agenzia delle Entrate, che sta mandando ad ogni proprietario italiano di immobili in Francia e in Gran Bretagna, delle raccomandate per quanto riguarda gli immobili che non sono stati dichiarati. Il fisco prosegue così inesorabile la battaglia contro l&#8217;evasione internazionale: questa è la volta di Francia e Gran Bretagna, recapitando un numero superiore alle 6mila lettere a contribuenti italiani. Grazie a questa mossa, che ha permesso di individuare i contribuenti per mezzo di una verifica incrociata, eseguita dagli esperti del fisco. l&#8217;agenzia delle Entrate, intende dare comunicazione a questi contribuenti delle nuove disposizioni, che sono già in vigore dall&#8217;anno scorso, che si riferiscono al controllo fiscale degli investimenti e trasferimenti all&#8217;estero, in modo tale da convincerli a dichiarare quanto omesso in precedenza. Quindi, per il momento, questo gesto dell&#8217;agenzia delle Entrate rappresenta un semplice invito a regolarizzare la posizione di chi ha tratto dei vantaggi dalla non dichiarazione, omettendo la compilazione del modulo RW del modello Unico. Se infatti i contribuenti hanno ricavato una plusvalenza imponibile, dalla cessione o locazione di questi immobili, il contribuente doveva obbligatoriamente trascrivere queste operazioni nel modello, con i conseguenti redditi realizzati.</p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/borsa-finanza/fisco-rafforzate-le-misure-per-combattere-levasione-internazionale/">Fisco: rafforzate le misure per combattere l&#8217;evasione internazionale</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://news.attico.it/wp-content/uploads/2009/03/pcasa.jpg" alt="" width="251" height="222" />Certosino lavoro dell&#8217;Agenzia delle Entrate, che sta mandando ad ogni proprietario italiano di immobili in Francia e in Gran Bretagna, delle raccomandate per quanto riguarda gli immobili che non sono stati dichiarati.<br /> Il fisco prosegue così inesorabile la battaglia contro l&#8217;evasione internazionale: questa è la volta di Francia e Gran Bretagna, recapitando un numero superiore alle 6mila lettere a contribuenti italiani.</p><p style="text-align: justify"><span id="more-9843"></span><br /> Grazie a questa mossa, che ha permesso di individuare i contribuenti per mezzo di una verifica incrociata, eseguita dagli esperti del fisco. l&#8217;agenzia delle Entrate, intende dare comunicazione a questi contribuenti delle nuove disposizioni, che sono già in vigore dall&#8217;anno scorso, che si riferiscono al controllo fiscale degli investimenti e trasferimenti all&#8217;estero, in modo tale da convincerli a dichiarare quanto omesso in precedenza.<br /> Quindi, per il momento, questo gesto dell&#8217;agenzia delle Entrate rappresenta un semplice invito a regolarizzare la posizione di chi ha tratto dei vantaggi dalla non dichiarazione, omettendo la compilazione del modulo RW del modello Unico.<br /> Se infatti i contribuenti hanno ricavato una plusvalenza imponibile, dalla cessione o locazione di questi immobili, il contribuente doveva obbligatoriamente trascrivere queste operazioni nel modello, con i conseguenti redditi realizzati.</p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/borsa-finanza/fisco-rafforzate-le-misure-per-combattere-levasione-internazionale/">Fisco: rafforzate le misure per combattere l&#8217;evasione internazionale</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/borsa-finanza/fisco-rafforzate-le-misure-per-combattere-levasione-internazionale/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Novità previste per il modello Unico Persone Fisiche 2010</title><link>http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/novita-previste-per-il-modello-unico-persone-fisiche-2010/</link> <comments>http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/novita-previste-per-il-modello-unico-persone-fisiche-2010/#comments</comments> <pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:53:46 +0000</pubDate> <dc:creator>Emanuela M</dc:creator> <category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category> <category><![CDATA[agenzie entrate]]></category> <category><![CDATA[economia]]></category> <category><![CDATA[fascicolo]]></category> <category><![CDATA[finanza]]></category> <category><![CDATA[Fisco]]></category> <category><![CDATA[imposte]]></category> <category><![CDATA[modello]]></category> <category><![CDATA[Modello Unico]]></category> <category><![CDATA[tributi]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=8876</guid> <description><![CDATA[<p>Il direttore dell’Agenzia delle Entrate,  ha previsto la diffusione della stesura definitiva attinente al  modello Unico Persone Fisiche 2010, elargendo possibili consigli e relative istruzioni per facilitare la compilazione modulistica a volte troppo ostica per i  non addetti ai lavori. Ricordiamo che,  la dichiarazione dei redditi,  dovrà essere depositata entro e non oltre il 30 settembre,  e nel corso dei mesi è stata sottoposta a svariate modifiche assolutamente indispensabili per renderla aderente alle nuove proposte normative approvate nell’ultimo periodo. Le modifiche sensibili si possono riscontrare soprattutto nei due quadri “RC” relativi ai  redditi di lavoro dipendente e assimilati,  e “RP” relativi a oneri e spese. Nel primo caso,  il personale di sicurezza e difesa e quella per i dipendenti del settore privato,  potranno beneficiare di una detrazione con aliquota del 10% da impartire ai possibili premi di produttività. Nel secondo caso,  invece,  emerge la possibilità di una detrazione d’imposta del 20% che deve essere appositamente suddivisa in cinque anni per tutte le spese inerenti all’acquisto di immobili ristrutturati,  elettrodomestici,  Pc e televisori. Ricordare,  inoltre,  le numerose detrazioni Irpef annunciate e previste l’anno scorso,  come la formazione e  l&#8217;autoaggiornamento dei docenti pari al 19%,  gli interventi volti al risparmio energetico pari al 55% e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio pari al 36%. Per quanto riguarda,  il fascicolo Unico,  invece,  le innovazioni sostanziali attengono al quadro &#8220;RM&#8220;,  ovvero alla tassazione separata  in cui non sarà più contenuta la sezione “X” riferita al valore dei terreni, e ancora ricordiamo che nel  quadro &#8220;RT&#8220;, attinente alle plusvalenze di natura finanziaria,  sono stati introdotti alcuni righi pensati per il conteggio del tributo anche in caso di minusvalenze relative all’anno antecedente. In ultima istanza ricordiamo nel terzo fascicolo i quadri riformati sono: “RE” relativo a reddito di lavoro autonomo, “RF” e “RG”.</p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/novita-previste-per-il-modello-unico-persone-fisiche-2010/">Novità previste per il modello Unico Persone Fisiche 2010</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.studiotuzii.it/images/foto.gif" alt="" width="220" height="260" />Il direttore dell’<strong><a href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/" target="_blank">Agenzia delle Entrate</a></strong>,  ha previsto la diffusione della stesura definitiva attinente al  <strong>modello Unico Persone Fisiche 2010</strong>, elargendo possibili consigli e relative istruzioni per facilitare la compilazione modulistica a volte troppo ostica per i  non addetti ai lavori.<br /> Ricordiamo che,  la dichiarazione dei redditi,  dovrà essere depositata entro e non oltre il 30 settembre,  e nel corso dei mesi è stata sottoposta a svariate modifiche assolutamente indispensabili per renderla aderente alle nuove proposte normative approvate nell’ultimo periodo.<span id="more-8876"></span></p><p style="text-align: justify">Le modifiche sensibili si possono riscontrare soprattutto nei due quadri “<strong>RC”</strong> relativi ai  redditi di lavoro dipendente e assimilati,  e “<strong>RP</strong>” relativi a oneri e spese.</p><p style="text-align: justify">Nel primo caso,  il personale di sicurezza e difesa e quella per i dipendenti del settore privato,  potranno beneficiare di una detrazione con aliquota del 10% da impartire ai possibili premi di produttività.</p><p style="text-align: justify">Nel secondo caso,  invece,  emerge la possibilità di una detrazione d’imposta del 20% che deve essere appositamente suddivisa in cinque anni per tutte le spese inerenti all’acquisto di immobili ristrutturati,  elettrodomestici,  Pc e televisori.</p><p style="text-align: justify">Ricordare,  inoltre,  le numerose <strong>detrazioni Irpef</strong> annunciate e previste l’anno scorso,  come la formazione e  l&#8217;autoaggiornamento dei docenti pari al 19%,  gli interventi volti al risparmio energetico pari al 55% e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio pari al 36%.</p><p style="text-align: justify">Per quanto riguarda,  il <strong>fascicolo Unico</strong>,  invece,  le innovazioni sostanziali attengono al quadro &#8220;<strong>RM</strong>&#8220;,  ovvero alla tassazione separata  in cui non sarà più contenuta la sezione “X” riferita al valore dei terreni, e ancora ricordiamo che nel  quadro &#8220;<strong>RT</strong>&#8220;, attinente alle plusvalenze di natura finanziaria,  sono stati introdotti alcuni righi pensati per il conteggio del tributo anche in caso di minusvalenze relative all’anno antecedente.</p><p style="text-align: justify">In ultima istanza ricordiamo nel terzo fascicolo i quadri riformati sono: “<strong>RE</strong>” relativo a reddito di lavoro autonomo, “<strong>RF</strong>” e “<strong>RG</strong>”.</p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/novita-previste-per-il-modello-unico-persone-fisiche-2010/">Novità previste per il modello Unico Persone Fisiche 2010</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/novita-previste-per-il-modello-unico-persone-fisiche-2010/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Ecco il modello Iva 2010 mini</title><link>http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/ecco-il-modello-iva-2010-mini/</link> <comments>http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/ecco-il-modello-iva-2010-mini/#comments</comments> <pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:00:02 +0000</pubDate> <dc:creator>Pask</dc:creator> <category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category> <category><![CDATA[Moduli]]></category> <category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category> <category><![CDATA[Iva 2010]]></category> <category><![CDATA[modello iva 2010 mini]]></category> <category><![CDATA[Modello Unico]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=8441</guid> <description><![CDATA[<p>Parliamo oggi di un tema molto importante come la dichiarazione dell’iva base per il periodo di imposta 2009. Potrete scaricare, con pochi click, dal sito dell’Agenzia delle Entrate, i modelli fiscali cud 2010, 730/2010, 770/2010 e Iva 2010, con allegate anche le istruzioni per compilare correttamente ciascun modulo. In un comunicato diffuso dall’Amministrazione finanziaria, si è anche cercato di sottolineare l’entrata in vigore del nuovo modello Iva 2010. Stiamo parlando di quel modulo semplificato, grazie al quale sarà molto più semplice a livello fiscale compilare i moduli, compito che spetta a quasi quattro milioni di contribuenti. I modelli fiscali di cui abbiamo parlato sopra, sono pronti per essere scaricati nella versione praticamente definitiva, dopo che nei giorni scorsi si erano intraviste sul sito le bozze, e finalmente si potranno usare entro i termini fissati per le dichiarazioni dei datori di lavoro, ma anche dei pensionati, professionisti e lavoratori dipendenti. Questa operazione di semplificazione ha fatto sì che il modello Iva 2010 mini consti solo di tre fogli: inoltre, facoltativamente , c’è la possibilità di allegare anche il modello unico per quanto riguarda le operazioni con l’estero.</p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/ecco-il-modello-iva-2010-mini/">Ecco il modello Iva 2010 mini</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2009/10/iva-rifiuti.jpg" alt="" width="213" height="248" />Parliamo oggi di un tema molto importante come la dichiarazione dell’iva base per il periodo di imposta 2009.</p><p style="text-align: justify">Potrete scaricare, con pochi click, dal sito dell’Agenzia delle Entrate, i modelli fiscali cud 2010, 730/2010, 770/2010 e Iva 2010, con allegate anche le istruzioni per compilare correttamente ciascun modulo.</p><p style="text-align: justify">In un comunicato diffuso dall’Amministrazione finanziaria, si è anche cercato di sottolineare l’entrata in vigore del nuovo modello Iva 2010.</p><p style="text-align: justify"><span id="more-8441"></span></p><p style="text-align: justify">Stiamo parlando di quel modulo semplificato, grazie al quale sarà molto più semplice a livello fiscale compilare i moduli, compito che spetta a quasi quattro milioni di contribuenti.</p><p style="text-align: justify">I modelli fiscali di cui abbiamo parlato sopra, sono pronti per essere scaricati nella versione praticamente definitiva, dopo che nei giorni scorsi si erano intraviste sul sito le bozze, e finalmente si potranno usare entro i termini fissati per le dichiarazioni dei datori di lavoro, ma anche dei pensionati, professionisti e lavoratori dipendenti.</p><p style="text-align: justify">Questa operazione di semplificazione ha fatto sì che il modello Iva 2010 mini consti solo di tre fogli: inoltre, facoltativamente , c’è la possibilità di allegare anche il modello unico per quanto riguarda le operazioni con l’estero.</p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/ecco-il-modello-iva-2010-mini/">Ecco il modello Iva 2010 mini</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/fisco-e-tributi/ecco-il-modello-iva-2010-mini/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>In Italia i consumi superano del 20% quanto dichiarato al Fisco</title><link>http://www.risparmiosoldi.it/soldi/in-italia-i-consumi-superano-del-20-quanto-dichiarato-al-fisco/</link> <comments>http://www.risparmiosoldi.it/soldi/in-italia-i-consumi-superano-del-20-quanto-dichiarato-al-fisco/#comments</comments> <pubDate>Sat, 12 Sep 2009 23:05:41 +0000</pubDate> <dc:creator>sundance</dc:creator> <category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category> <category><![CDATA[Soldi]]></category> <category><![CDATA[contribuenti]]></category> <category><![CDATA[evasione fiscale]]></category> <category><![CDATA[Fisco]]></category> <category><![CDATA[incentivi]]></category> <category><![CDATA[modello 730]]></category> <category><![CDATA[Modello Unico]]></category> <category><![CDATA[reddito]]></category> <category><![CDATA[risparmio]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=6319</guid> <description><![CDATA[<p>I consumi delle famiglie italiane hanno superato di gran lunga i valori che sono stati dichiarati tramite il modello Unico o il 730: la differenza è di ben 20 punti percentuali e si riferisce al livello delle spese relativo al 2007, l’ultimo anno confrontabile in questo senso. Il picco è stato registrato in Calabria, dove la differenza tra consumi reali e quelli effettuati sfiora addirittura il 50%, mentre vi sono percentuali più basse soprattutto al centro-nord (in Lombardia, per esempio, si spende solo il 6% in più di ciò che è stato dichiarato). La media nazionale è comunque del 19-20%. Nelle regioni autonome del Trentino e della Valle d’Aosta, poi, questa discrepanza di valori può essere spiegata anche col fatto che ai contribuenti vengono offerti incentivi per l’acquisto di beni di valore importante.   Ma tale fenomeno non può essere sfruttato così facilmente come potrebbe sembrare per individuare i diffusi casi di evasione fiscale, visto che non si può sempre trovare un collegamento diretto tra i consumi e il reddito percepito dal contribuente. In effetti, può anche accadere che la gente spenda di più indebitandosi o attingendo a piene mani dal risparmio: ma è indubbio che questa situazione deve far suonare un campanello d’allarme, il problema fiscale c’è ed è evidente. Dati così impietosi sono stati rilevati dal Sole 24 Ore e mettono subito in luce una situazione su cui intervenire: quella calabrese, in cui ciò che viene denunciato nei modelli del fisco è sufficiente a pagare la metà dei consumi. Altre considerazioni su cui bisogna riflettere si riferiscono anche alle differenze che esistono tra regione e regione, un fatto che fa ancora più pensare se si guarda in maniera distinta ai valori procapite dei redditi e dei consumi. C’è comunque da precisare che tali cifre non devono sorprendere: infatti, i consumi totali superano i redditi dichiarati di 146 miliardi di euro, un valore non molto lontano dalle stime già diffuse sull’economia sommersa. Fonte: Fiscoetributi.com</p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/soldi/in-italia-i-consumi-superano-del-20-quanto-dichiarato-al-fisco/">In Italia i consumi superano del 20% quanto dichiarato al Fisco</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2009/09/outlet2.jpg" alt="" width="250" height="155" />I consumi delle famiglie italiane hanno superato di gran lunga i valori che sono stati dichiarati tramite il <a href="http://www.risparmiosoldi.it/risparmi/dichiarazione-dei-redditi-i-modelli-unico-e-730-e-il-ruolo-del-caaf/" target="_blank">modello Unico o il 730</a>: la differenza è di ben 20 punti percentuali e si riferisce al livello delle spese relativo al 2007, l’ultimo anno confrontabile in questo senso.</p><p style="text-align: justify;"><span id="more-6319"></span>Il picco è stato registrato in Calabria, dove la differenza tra consumi reali e quelli effettuati sfiora addirittura il 50%, mentre vi sono percentuali più basse soprattutto al centro-nord (in Lombardia, per esempio, si spende solo il 6% in più di ciò che è stato dichiarato). La media nazionale è comunque del 19-20%. Nelle regioni autonome del Trentino e della Valle d’Aosta, poi, questa discrepanza di valori può essere spiegata anche col fatto che ai contribuenti vengono offerti incentivi per l’acquisto di beni di valore importante.  </p><p style="text-align: justify;">Ma tale fenomeno non può essere sfruttato così facilmente come potrebbe sembrare per individuare i diffusi casi di evasione fiscale, visto che non si può sempre trovare un collegamento diretto tra i consumi e il reddito percepito dal contribuente. In effetti, può anche accadere che la gente spenda di più indebitandosi o attingendo a piene mani dal risparmio: ma è indubbio che questa situazione deve far suonare un campanello d’allarme, il problema fiscale c’è ed è evidente. Dati così impietosi sono stati rilevati dal Sole 24 Ore e mettono subito in luce una situazione su cui intervenire: quella calabrese, in cui ciò che viene denunciato nei modelli del fisco è sufficiente a pagare la metà dei consumi.<br /> Altre considerazioni su cui bisogna riflettere si riferiscono anche alle differenze che esistono tra regione e regione, un fatto che fa ancora più pensare se si guarda in maniera distinta ai valori procapite dei redditi e dei consumi. C’è comunque da precisare che tali cifre non devono sorprendere: infatti, i consumi totali superano i redditi dichiarati di 146 miliardi di euro, un valore non molto lontano dalle stime già diffuse sull’economia sommersa.</p><p style="text-align: justify;">Fonte: Fiscoetributi.com</p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/soldi/in-italia-i-consumi-superano-del-20-quanto-dichiarato-al-fisco/">In Italia i consumi superano del 20% quanto dichiarato al Fisco</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/soldi/in-italia-i-consumi-superano-del-20-quanto-dichiarato-al-fisco/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Dichiarazione dei redditi: i modelli Unico e 730 e il ruolo del Caaf</title><link>http://www.risparmiosoldi.it/risparmi/dichiarazione-dei-redditi-i-modelli-unico-e-730-e-il-ruolo-del-caaf/</link> <comments>http://www.risparmiosoldi.it/risparmi/dichiarazione-dei-redditi-i-modelli-unico-e-730-e-il-ruolo-del-caaf/#comments</comments> <pubDate>Fri, 11 Sep 2009 23:44:17 +0000</pubDate> <dc:creator>sundance</dc:creator> <category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category> <category><![CDATA[Lavoro ed Imprese]]></category> <category><![CDATA[Moduli]]></category> <category><![CDATA[Pensioni]]></category> <category><![CDATA[Risparmi]]></category> <category><![CDATA[730 on line]]></category> <category><![CDATA[Caaf]]></category> <category><![CDATA[dichiarazione]]></category> <category><![CDATA[dipendente]]></category> <category><![CDATA[Fisco]]></category> <category><![CDATA[imposte]]></category> <category><![CDATA[impresa]]></category> <category><![CDATA[Irap]]></category> <category><![CDATA[iva]]></category> <category><![CDATA[lavoro]]></category> <category><![CDATA[lavoro autonomo occasionale]]></category> <category><![CDATA[modello]]></category> <category><![CDATA[modello 730]]></category> <category><![CDATA[Modello Unico]]></category> <category><![CDATA[oneri]]></category> <category><![CDATA[pensionati]]></category> <category><![CDATA[pensione]]></category> <category><![CDATA[reddito]]></category> <category><![CDATA[rimborso]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=6300</guid> <description><![CDATA[<p>Il modello di dichiarazione “Modello Unico” è riservato alle persone fisiche che posseggono redditi di terreni, di fabbricati, di partecipazione, di lavoro autonomo occasionale o continuativo, d’impresa, di lavoro dipendente e di pensione ed altri redditi (ognuno dei quali ha un proprio quadro di riferimento). Anche gli oneri sostenuti (sia detraibili che deducibili), andranno indicati nelle relative sezioni del quadro degli oneri. Il modello 730 può essere presentato dai lavoratori dipendenti, dai pensionati, e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sacerdoti, titolari di cariche pubbliche elettive (parlamentari, consiglieri regionali…), giudici costituzionali, soggetti impegnati in lavori socialmente utili, soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca. Il modello 730 è molto semplice da compilare, rispetto al Modello Unico, in quanto prevede la semplice indicazione dei redditi posseduti e degli oneri deducibili o detraibili. Tuttavia i meno esperti possono affidarsi al Caaf che, in caso di errore, ne risponde direttamente. Quindi non solo ritiro del modello precompilato e compilazione assistita delle dichiarazioni dei redditi modello 730, ma anche garanzia nei confronti del Fisco circa la rispondenza formale dei dati rispetto alla documentazione. Difatti il CAAF appone il visto di conformità che garantisce la correttezza dei dati esposti in dichiarazione ed è prevista la copertura assicurativa per i danni arrecati da eventuali errori di compilazione. La dichiarazione non deve essere spedita da noi e i dati saranno trasmessi direttamente dal CAF. Difatti tra aprile e maggio i Caaf sono sempre impegnati nelle varie dichiarazioni. E’ conveniente presentarlo anche per chiedere il rimborso nel caso in cui si siano pagate maggiori imposte (autonomamente o tramite il datore di lavoro). Non possono avvalersi dell’assistenza fiscale, ma solo della consulenza del Caaf, i soggetti: *obbligati a presentare la dichiarazione Irap, Iva e 770 *titolari di particolari tipi di redditi, quali i redditi d’impresa o derivante dall’esercizio di arti e professioni, anche in forma associata *che percepiscono redditi erogati esclusivamente da datori di lavoro non sostituti d’imposta come ad esempio i collaboratori familiari *residenti all’estero Fonte: Fiscoetributi.com</p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/risparmi/dichiarazione-dei-redditi-i-modelli-unico-e-730-e-il-ruolo-del-caaf/">Dichiarazione dei redditi: i modelli Unico e 730 e il ruolo del Caaf</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2009/04/730.jpg" alt="" width="280" height="166" />Il modello di dichiarazione “Modello Unico” è riservato alle persone fisiche che posseggono redditi di terreni, di fabbricati, di partecipazione, di lavoro autonomo occasionale o continuativo, d’impresa, di lavoro dipendente e di pensione ed altri redditi (ognuno dei quali ha un proprio quadro di riferimento).</p><p style="text-align: justify;"><span id="more-6300"></span>Anche gli oneri sostenuti (sia detraibili che deducibili), andranno indicati nelle relative sezioni del quadro degli oneri.</p><p style="text-align: justify;">Il modello 730 può essere presentato dai lavoratori dipendenti, dai pensionati, e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sacerdoti, titolari di cariche pubbliche elettive (parlamentari, consiglieri regionali…), giudici costituzionali, soggetti impegnati in lavori socialmente utili, soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca.</p><p style="text-align: justify;">Il modello 730 è molto semplice da compilare, rispetto al Modello Unico, in quanto prevede la semplice indicazione dei redditi posseduti e degli oneri deducibili o detraibili.</p><p style="text-align: justify;">Tuttavia i meno esperti possono affidarsi al Caaf che, in caso di errore, ne risponde direttamente. Quindi non solo ritiro del modello precompilato e compilazione assistita delle dichiarazioni dei redditi modello 730, ma anche garanzia nei confronti del Fisco circa la rispondenza formale dei dati rispetto alla documentazione. Difatti il CAAF appone il visto di conformità che garantisce la correttezza dei dati esposti in dichiarazione ed è prevista la copertura assicurativa per i danni arrecati da eventuali errori di compilazione.</p><p style="text-align: justify;">La dichiarazione non deve essere spedita da noi e i dati saranno trasmessi direttamente dal CAF. Difatti tra aprile e maggio i Caaf sono sempre impegnati nelle varie dichiarazioni. E’ conveniente presentarlo anche per chiedere il rimborso nel caso in cui si siano pagate maggiori imposte (autonomamente o tramite il datore di lavoro).</p><p style="text-align: justify;">Non possono avvalersi dell’assistenza fiscale, ma solo della consulenza del Caaf, i soggetti:</p><p style="text-align: justify;">*obbligati a presentare la dichiarazione Irap, Iva e 770<br /> *titolari di particolari tipi di redditi, quali i redditi d’impresa o derivante dall’esercizio di arti e professioni, anche in forma associata<br /> *che percepiscono redditi erogati esclusivamente da datori di lavoro non sostituti d’imposta come ad esempio i collaboratori familiari<br /> *residenti all’estero</p><p style="text-align: justify;">Fonte: Fiscoetributi.com</p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/risparmi/dichiarazione-dei-redditi-i-modelli-unico-e-730-e-il-ruolo-del-caaf/">Dichiarazione dei redditi: i modelli Unico e 730 e il ruolo del Caaf</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/risparmi/dichiarazione-dei-redditi-i-modelli-unico-e-730-e-il-ruolo-del-caaf/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Per i rimborsi Irap c&#8217;è la proroga: il click-day al 14 settembre</title><link>http://www.risparmiosoldi.it/risparmi/per-i-rimborsi-irap-ce-la-proroga-il-click-day-al-14-settembre/</link> <comments>http://www.risparmiosoldi.it/risparmi/per-i-rimborsi-irap-ce-la-proroga-il-click-day-al-14-settembre/#comments</comments> <pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:43:47 +0000</pubDate> <dc:creator>sundance</dc:creator> <category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category> <category><![CDATA[Risparmi]]></category> <category><![CDATA[Soldi]]></category> <category><![CDATA[contribuenti]]></category> <category><![CDATA[domande]]></category> <category><![CDATA[Irap]]></category> <category><![CDATA[Ires]]></category> <category><![CDATA[irpef]]></category> <category><![CDATA[Modello Unico]]></category> <category><![CDATA[proroga]]></category> <category><![CDATA[reddito]]></category> <category><![CDATA[rimborsi]]></category> <category><![CDATA[versamenti]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=4577</guid> <description><![CDATA[<p>Per il click day dei rimborsi Irap arriva la proroga. Lo ha annunciato l&#8217;agenzia delle Entrato: in un comunicato stampa viene infatti dato per imminente un provvedimento in cui il periodo per l&#8217;inoltro delle domande di rimborso inizierà dal 14 settembre e durerà fino al 13 novembre 2009.   Il comunicato precisa che «la proroga accoglie le richieste pervenute dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria» per venire incontro alle esigenze dei contribuenti, soprattutto quelli di minori dimensioni che con una scadenza tanto ravvicinata si sarebbero potuti trovare in difficoltà a gestire la serie dei calcoli necessari per predisporre l&#8217;invio. Secondo il calendario anticipato dal comunicato delle Entrate, per i rimborsi i cui termini di presentazione scadono nel periodo che va dal 29 novembre 2008 al 13 novembre 2009, le richieste potranno essere presentate entro il 13 novembre 2009 (ossia entro 60 giorni dalla data di apertura del canale telematico). Le altre domande di rimborso, per le quali i termini di presentazione scadono successivamente al 13 novembre 2009, potranno essere inviate entro l&#8217;ordinario termine dei 48 mesi previsto per i rimborsi dei versamenti diretti. I rimborsi saranno pagati secondo l&#8217;ordine cronologico di presentazione delle istanze e nei limiti di spesa fissati dalla manovra anti-crisi (il decreto legge 185/08 ha previsto 100 milioni nel 2009, 500 per il 2010 e 400 per il 2011). Quanto ai singoli rimborsi, occorrerà innanzitutto individuare l&#8217;Irap pagata dal 2004 al 2007 a titolo di saldo e acconto, verificando che negli esercizi di competenza il contribuente sia stato inciso da oneri per interessi o personale. Per quanto riguarda gli acconti, l&#8217;importo da considerare per il calcolo della deduzione non può eccedere, come per il regime applicabile dal 2008, l&#8217;Irap effettivamente dovuta per l&#8217;esercizio. Si procede quindi a rideterminare l&#8217;imponibile Ires o Irpef dell&#8217;anno interessato, deducendo dall&#8217;ammontare dichiarato originariamente il 10% dell&#8217;Irap pagata. L&#8217;ultimo passaggio consiste nel quantificare le minori imposte (comprese le addizionali regionali o comunali all&#8217;Irpef) dovute a seguito del ricalcolo del reddito imponibile, di cui si chiede il rimborso. In presenza di esercizi chiusi in perdita, la nuova deduzione comporta l&#8217;incremento dell&#8217;importo originariamente dichiarato. In questi casi, se la perdita è stata utilizzata in successivi periodi di imposta già oggetto di dichiarazione (cioè, in genere, fino al 2007) occorre tenerne conto nella stessa istanza. Per esempio, se la perdita del 2005 aumenta, per effetto della deduzione, da 100 a 110 e se, nel 2006, l&#8217;importo di 100 era stato tutto compensato (reddito 150 meno perdita pregressa 100, imponibile 50), si dovrà considerare la maggiore perdita (10) nel rideterminare questo esercizio (portando il reddito da 50 a 40 e deducendo poi il 10% dell&#8217;Irap pagata nel 2006). Se invece la perdita non era stata utilizzata fino al 2007 (Unico 2008), il maggiore importo che risulta dalla nuova deduzione del 10% dell&#8217;Irap dovrà essere esposto nel modello Unico 2009 (rettificando l&#8217;importo originario) e potrà dunque essere compensato dall&#8217;esercizio 2008 e nei limiti del quinquennio dall&#8217;esercizio originario. Riprendendo l&#8217;esempio, se la perdita del 2005 non è stata utilizzata fino a tutto il 2007, si dovrà indicare un importo di 110 in Unico 2009 con facoltà di compensazione in questa dichiarazione o in quelle successive fino a Unico 2011 (per i redditi del 2010). Fonte: Ilsole24ore.com</p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/risparmi/per-i-rimborsi-irap-ce-la-proroga-il-click-day-al-14-settembre/">Per i rimborsi Irap c&#8217;è la proroga: il click-day al 14 settembre</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/ARCH_Immagini/Norme%20e%20Tributi/irap-324.jpg?uuid=e044feda-b6d4-11dd-bb4d-604737b5fe8c" alt="" width="324" height="230" />Per il click day dei rimborsi Irap arriva la proroga. Lo ha annunciato l&#8217;agenzia delle Entrato: in un comunicato stampa viene infatti dato per imminente un provvedimento in cui il periodo per l&#8217;inoltro delle domande di rimborso inizierà dal 14 settembre e durerà fino al 13 novembre 2009.</p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"><span id="more-4577"></span>Il comunicato precisa che «la proroga accoglie le richieste pervenute dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria» per venire incontro alle esigenze dei contribuenti, soprattutto quelli di minori dimensioni che con una scadenza tanto ravvicinata si sarebbero potuti trovare in difficoltà a gestire la serie dei calcoli necessari per predisporre l&#8217;invio.</p><p style="text-align: justify;">Secondo il calendario anticipato dal comunicato delle Entrate, per i rimborsi i cui termini di presentazione scadono nel periodo che va dal 29 novembre 2008 al 13 novembre 2009, le richieste potranno essere presentate entro il 13 novembre 2009 (ossia entro 60 giorni dalla data di apertura del canale telematico). Le altre domande di rimborso, per le quali i termini di presentazione scadono successivamente al 13 novembre 2009, potranno essere inviate entro l&#8217;ordinario termine dei 48 mesi previsto per i rimborsi dei versamenti diretti. I rimborsi saranno pagati secondo l&#8217;ordine cronologico di presentazione delle istanze e nei limiti di spesa fissati dalla manovra anti-crisi (il decreto legge 185/08 ha previsto 100 milioni nel 2009, 500 per il 2010 e 400 per il 2011).</p><p style="text-align: justify;">Quanto ai singoli rimborsi, occorrerà innanzitutto individuare l&#8217;Irap pagata dal 2004 al 2007 a titolo di saldo e acconto, verificando che negli esercizi di competenza il contribuente sia stato inciso da oneri per interessi o personale. Per quanto riguarda gli acconti, l&#8217;importo da considerare per il calcolo della deduzione non può eccedere, come per il regime applicabile dal 2008, l&#8217;Irap effettivamente dovuta per l&#8217;esercizio. Si procede quindi a rideterminare l&#8217;imponibile Ires o Irpef dell&#8217;anno interessato, deducendo dall&#8217;ammontare dichiarato originariamente il 10% dell&#8217;Irap pagata. L&#8217;ultimo passaggio consiste nel quantificare le minori imposte (comprese le addizionali regionali o comunali all&#8217;Irpef) dovute a seguito del ricalcolo del reddito imponibile, di cui si chiede il rimborso.</p><p style="text-align: justify;">In presenza di esercizi chiusi in perdita, la nuova deduzione comporta l&#8217;incremento dell&#8217;importo originariamente dichiarato. In questi casi, se la perdita è stata utilizzata in successivi periodi di imposta già oggetto di dichiarazione (cioè, in genere, fino al 2007) occorre tenerne conto nella stessa istanza. Per esempio, se la perdita del 2005 aumenta, per effetto della deduzione, da 100 a 110 e se, nel 2006, l&#8217;importo di 100 era stato tutto compensato (reddito 150 meno perdita pregressa 100, imponibile 50), si dovrà considerare la maggiore perdita (10) nel rideterminare questo esercizio (portando il reddito da 50 a 40 e deducendo poi il 10% dell&#8217;Irap pagata nel 2006).</p><p style="text-align: justify;">Se invece la perdita non era stata utilizzata fino al 2007 (Unico 2008), il maggiore importo che risulta dalla nuova deduzione del 10% dell&#8217;Irap dovrà essere esposto nel <a href="http://www.risparmiosoldi.it/risparmi/modello-unico-2009-le-imposte-che-si-possono-rateizzare/" target="_blank">modello Unico 2009</a> (rettificando l&#8217;importo originario) e potrà dunque essere compensato dall&#8217;esercizio 2008 e nei limiti del quinquennio dall&#8217;esercizio originario. Riprendendo l&#8217;esempio, se la perdita del 2005 non è stata utilizzata fino a tutto il 2007, si dovrà indicare un importo di 110 in Unico 2009 con facoltà di compensazione in questa dichiarazione o in quelle successive fino a Unico 2011 (per i redditi del 2010).</p><p style="text-align: justify;">Fonte: Ilsole24ore.com</p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/risparmi/per-i-rimborsi-irap-ce-la-proroga-il-click-day-al-14-settembre/">Per i rimborsi Irap c&#8217;è la proroga: il click-day al 14 settembre</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/risparmi/per-i-rimborsi-irap-ce-la-proroga-il-click-day-al-14-settembre/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Mini-Unico: i redditi si dichiarano online</title><link>http://www.risparmiosoldi.it/risparmi/mini-unico-i-redditi-si-dichiarano-online/</link> <comments>http://www.risparmiosoldi.it/risparmi/mini-unico-i-redditi-si-dichiarano-online/#comments</comments> <pubDate>Sun, 07 Jun 2009 23:33:31 +0000</pubDate> <dc:creator>sundance</dc:creator> <category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category> <category><![CDATA[Lavoro ed Imprese]]></category> <category><![CDATA[Moduli]]></category> <category><![CDATA[Pensioni]]></category> <category><![CDATA[Risparmi]]></category> <category><![CDATA[Web ed Internet]]></category> <category><![CDATA[730]]></category> <category><![CDATA[compilazione]]></category> <category><![CDATA[contribuente]]></category> <category><![CDATA[deduzioni]]></category> <category><![CDATA[detrazioni]]></category> <category><![CDATA[dichiarazione]]></category> <category><![CDATA[dichiarazione dei redditi]]></category> <category><![CDATA[internet]]></category> <category><![CDATA[lavoro]]></category> <category><![CDATA[modello]]></category> <category><![CDATA[Modello Unico]]></category> <category><![CDATA[online]]></category> <category><![CDATA[pensione]]></category> <category><![CDATA[procedura]]></category> <category><![CDATA[reddito]]></category> <category><![CDATA[scadenze]]></category> <category><![CDATA[vantaggio]]></category> <category><![CDATA[versamenti]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=4532</guid> <description><![CDATA[<p>Superata anche l’ultima scadenza di consegna del 730 per i ritardatari rimane un ultimo appiglio: il modello Unico “semplificato”. Si tratta di una versione semplificata della dichiarazione che è possibile compilare direttamente su Internet.  Ad aiutare i contribuenti non saranno più professionisti abilitati e Caf, ma Internet che assisterà con una procedura guidata il cittadino che vuole compilare la dichiarazione dei redditi. Per farsi un’idea delle nuove procedure telematiche l’Agenzia delle Entrate ha appositamente divulgato un manuale di istruzioni per l’uso. La procedura Secondo le indicazioni dell’Agenzia per accedere al sistema di compilazione ogni contribuente deve preventivamente possedere un codice pin, che può essere richiesto tramite il sito internet dell’Agenzia &#8211; www.agenziaentrate.gov.it &#8211; compilando un apposito modello. Il sistema fornisce subito le prime 4 cifre del codice pin, mentre le successive 6 saranno recapitate direttamente a casa del contribuente entro 15 giorni, insieme alla password per il primo accesso. In alternativa, il pin può essere richiesto presentandosi, con un documento di riconoscimento, presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. E non é tutto: anche il call center delle Entrate &#8211; che risponde al numero 848.800.444 &#8211; è a disposizione dei contribuenti che vogliono “accreditarsi” per poter utilizzare i servizi online dell’Agenzia. Il contribuente “tipo” Il sistema online consente di scegliere, tramite un apposito test, il modello di dichiarazione adatto al contribuente e si rivolge principalmente ai residenti in Italia che hanno percepito uno o più tipi di redditi tra: redditi di terreni e di fabbricati, di lavoro dipendente o assimilati, di pensione, derivanti da attività commerciali di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e che intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti e delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro. Compilazione La procedura guidata dovrebbe consentire anche ai meno esperti in campo informatico di poter compilare correttamente la dichiarazione. Il sistema mette a disposizione anche una modalità precompilata presentando una serie di informazioni presenti nella dichiarazione Unico o 730 presentata nel 2008 e offre la possibilità di visualizzare i versamenti fatti nel 2008 tramite F24. Il vantaggio evidente di questa procedura è che oltre ad essere economica, risparmia al contribuente una sequela di calcoli astronomici: è il programma, infatti, che liquida l’imposta. Invio Alla fine della compilazione dei riquadri si può procedere a stampare la dichiarazione, per rileggerla e controllarla sulla carta, o inviarla direttamente cliccando su “Invia dichiarazione”; una scadenza questa per la quale c’é tempo fino al 30 settembre. La ricevuta sarà immediatamente disponibile alla voce “Ricerca ricevute” mentre, cliccando su “F24 web” sarà possibile pagare contestualmente le relative imposte tramite l’applicazione “F24 da Unico web 2009 PF”: in questo caso però le scadenze sono ravvicinate, il 16 giugno e il 16 luglio. Fonte: Soldiblog.it</p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/risparmi/mini-unico-i-redditi-si-dichiarano-online/">Mini-Unico: i redditi si dichiarano online</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.nuovofiscooggi.it/files/imagecache/img_notizia_1/immagini_articoli/u8/dichiarazione_redditi_Mod+Unico.jpg" alt="" width="190" height="188" />Superata anche l’ultima scadenza di consegna del <a href="http://www.risparmiosoldi.it/notizie/dichiarazione-dei-redditi-istruzioni-per-farla-via-web/" target="_blank">730</a> per i ritardatari rimane un ultimo appiglio: il modello Unico “semplificato”. Si tratta di una versione semplificata della dichiarazione che è possibile compilare direttamente su Internet.  Ad aiutare i contribuenti non saranno più professionisti abilitati e Caf, ma Internet che assisterà con una procedura guidata il cittadino che vuole compilare la dichiarazione dei redditi.</p><p style="text-align: justify;"><span id="more-4532"></span>Per farsi un’idea delle nuove procedure telematiche l’Agenzia delle Entrate ha appositamente divulgato un manuale di istruzioni per l’uso.</p><p style="text-align: justify;"><strong>La procedura</strong><br /> Secondo le indicazioni dell’Agenzia per accedere al sistema di compilazione ogni contribuente deve preventivamente possedere un codice pin, che può essere richiesto tramite il sito internet dell’Agenzia &#8211; <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it" target="_blank">www.agenziaentrate.gov.it</a> &#8211; compilando un apposito modello. Il sistema fornisce subito le prime 4 cifre del codice pin, mentre le successive 6 saranno recapitate direttamente a casa del contribuente entro 15 giorni, insieme alla password per il primo accesso. In alternativa, il pin può essere richiesto presentandosi, con un documento di riconoscimento, presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. E non é tutto: anche il call center delle Entrate &#8211; che risponde al numero 848.800.444 &#8211; è a disposizione dei contribuenti che vogliono “accreditarsi” per poter utilizzare i servizi online dell’Agenzia.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Il contribuente “tipo”</strong><br /> Il sistema online consente di scegliere, tramite un apposito test, il modello di dichiarazione adatto al contribuente e si rivolge principalmente ai residenti in Italia che hanno percepito uno o più tipi di redditi tra:</p><p style="text-align: justify;">redditi di terreni e di fabbricati,<br /> di lavoro dipendente o assimilati,<br /> di pensione, derivanti da attività commerciali<br /> di lavoro autonomo non esercitate abitualmente<br /> e che intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti e delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Compilazione<br /> </strong>La procedura guidata dovrebbe consentire anche ai meno esperti in campo informatico di poter compilare correttamente la dichiarazione. Il sistema mette a disposizione anche una modalità precompilata presentando una serie di informazioni presenti nella dichiarazione Unico o 730 presentata nel 2008 e offre la possibilità di visualizzare i versamenti fatti nel 2008 tramite F24. Il vantaggio evidente di questa procedura è che oltre ad essere economica, risparmia al contribuente una sequela di calcoli astronomici: è il programma, infatti, che liquida l’imposta.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Invio</strong><br /> Alla fine della compilazione dei riquadri si può procedere a stampare la dichiarazione, per rileggerla e controllarla sulla carta, o inviarla direttamente cliccando su “Invia dichiarazione”; una scadenza questa per la quale c’é tempo fino al 30 settembre. La ricevuta sarà immediatamente disponibile alla voce “Ricerca ricevute” mentre, cliccando su “F24 web” sarà possibile pagare contestualmente le relative imposte tramite l’applicazione “F24 da Unico web 2009 PF”: in questo caso però le scadenze sono ravvicinate, il 16 giugno e il 16 luglio.</p><p style="text-align: justify;">Fonte: Soldiblog.it</p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/risparmi/mini-unico-i-redditi-si-dichiarano-online/">Mini-Unico: i redditi si dichiarano online</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/risparmi/mini-unico-i-redditi-si-dichiarano-online/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Modello Unico 2009: pronta la bozza per le società di persone</title><link>http://www.risparmiosoldi.it/notizie/modello-unico-2009-pronta-la-bozza-per-le-societa-di-persone/</link> <comments>http://www.risparmiosoldi.it/notizie/modello-unico-2009-pronta-la-bozza-per-le-societa-di-persone/#comments</comments> <pubDate>Sun, 25 Jan 2009 14:31:30 +0000</pubDate> <dc:creator>sundance</dc:creator> <category><![CDATA[Notizie]]></category> <category><![CDATA[Risparmi]]></category> <category><![CDATA[bonus famiglia]]></category> <category><![CDATA[deduzione interessi passivi]]></category> <category><![CDATA[detrazione IRPEF]]></category> <category><![CDATA[Ires]]></category> <category><![CDATA[Modello Unico]]></category> <category><![CDATA[società di persone]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.risparmiosoldi.it/?p=735</guid> <description><![CDATA[<p>Debutta online, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, la bozza relativa al Modello Unico 2009 per le società di persone unitamente a quello riservato agli enti non commerciali. A darne notizia è l’Agenzia delle Entrate nel sottolineare come la versione destinata alle persone fisiche quest’anno comprenda anche la sezione relativa al bonus famiglie ed alla detrazione IRPEF, pari al 19%, per le rette pagate dai genitori per la frequenza dei figli negli asili nido. Per quanto riguarda il modello per gli enti non commerciali e per le società di persone, Unico 2009 presenta novità riguardanti le modalità per la deduzione degli interessi passivi, e la gestione delle perdite con conseguenti variazioni per il calcolo del reddito da lavoro autonomo e d’impresa.   Tra le altre novità, messe in risalto dall’Agenzia delle Entrate con un comunicato, c’è quella relativa alla possibilità di deduzione delle spese di rappresentanza, con modalità particolari, in accordo con un Decreto dello scorso mese di novembre, per le spese sostenute dalle imprese di nuova costituzione.   Per Unico 2009 enti non commerciali c’è inoltre anche una variazione riguardante l’aliquota IRES, che passa dal 33% al 27,5%. Tutti i modelli Unico 2009 predisposti dall’Agenzia delle Entrate comprendono sia le ultime novità introdotte nella Finanziaria 2009, sia quelle presenti nel Decreto anticrisi convertito in Legge dello Stato. Fonte: Vostrisoldi.it  </p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/notizie/modello-unico-2009-pronta-la-bozza-per-le-societa-di-persone/">Modello Unico 2009: pronta la bozza per le società di persone</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.vostrisoldi.it/img/modello_societa_di_persone.jpg" alt="" width="103" height="131" />Debutta online, sul sito <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a>, la bozza relativa al Modello Unico 2009 per le società di persone unitamente a quello riservato agli enti non commerciali. A darne notizia è l’Agenzia delle Entrate nel sottolineare come la versione destinata alle persone fisiche quest’anno comprenda anche la sezione relativa al bonus famiglie ed alla detrazione IRPEF, pari al 19%, per le rette pagate dai genitori per la frequenza dei figli negli asili nido.</p><p style="text-align: justify;"> <span id="more-735"></span>Per quanto riguarda il modello per gli enti non commerciali e per le società di persone, Unico 2009 presenta novità riguardanti le modalità per la deduzione degli interessi passivi, e la gestione delle perdite con conseguenti variazioni per il calcolo del reddito da lavoro autonomo e d’impresa.<br />  <br /> Tra le altre novità, messe in risalto dall’Agenzia delle Entrate con un comunicato, c’è quella relativa alla possibilità di deduzione delle spese di rappresentanza, con modalità particolari, in accordo con un Decreto dello scorso mese di novembre, per le spese sostenute dalle imprese di nuova costituzione.<br />  <br /> Per Unico 2009 enti non commerciali c’è inoltre anche una variazione riguardante l’aliquota IRES, che passa dal 33% al 27,5%. Tutti i modelli Unico 2009 predisposti dall’Agenzia delle Entrate comprendono sia le ultime novità introdotte nella Finanziaria 2009, sia quelle presenti nel Decreto anticrisi convertito in Legge dello Stato.</p><p style="text-align: justify;">Fonte: Vostrisoldi.it</p><p style="text-align: justify;"> </p><p>L'articolo <a href="http://www.risparmiosoldi.it/notizie/modello-unico-2009-pronta-la-bozza-per-le-societa-di-persone/">Modello Unico 2009: pronta la bozza per le società di persone</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.risparmiosoldi.it">Risparmio Soldi</a>.</p>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.risparmiosoldi.it/notizie/modello-unico-2009-pronta-la-bozza-per-le-societa-di-persone/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> </channel> </rss>