Tarsu: come chiedere il rimborso dell’Iva

La sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009 ha finalmente chiarito la natura giuridica della Tariffa di igiene ambientale (Tia), affermandone il carattere tributario e pertanto la non assoggettabilità all’Iva del 10%. In seguito alla sentenza è così sorto il diritto, per il cittadino, al rimborso delle somme indebitamente pagate (limitato alle fatture degli ultimi 10 anni). Se negli anni scorsi quindi il vostro Comune vi ha fatto pagare l’Iva sulla tassa rifiuti (Tarsu o Tia), innanzitutto controllate subito sulle fatture.

Se il vostro Comune ha incassato l’Iva sulla tassa rifiuti, chiedete il rimborso spedendo una raccomandata con le copie delle fatture che riportano l’Iva e con una domanda di restituzione, citando la sentenza di cui sopra.
Se non avete nulla che provi il versamento dell’Iva perché avete solo i bollettini, usateli comunque senza indicare gli importi dell’Iva versata. Se negli ultimi 10 anni è cambiato il gestore del servizio, inviate due richieste separate per i rispettivi periodi di competenza. La prescrizione per la richiesta di rimborso dell’Iva è di 10 anni.

Se l’Ente non riconosce la sentenza della Corte costituzionale e vi nega il rimborso, o non risponde, potete presentare un ricorso alla commissione tributaria provinciale. Si può presentare ricorso come singolo contribuente se il valore della causa risulti inferiore a 2.582,28 euro, se il valore é superiore allora sarà necessario rivolgersi ad un avvocato. Potete fare ricorso entro 60 giorni di tempo dal momento in cui ricevete la risposta negativa dell’ente o dal termine dei 90 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso (se non ricevete risposta entro 90 gg vale il silenzio diniego).

A tal fine, sindacati e patronati sono a disposizione per fornire assistenza nelle richieste di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto della tassa rifiuti sia per presentare la domanda, sia per presentare ricorso nel caso in cui l’azienda intestataria delle fatture si rifiuti di pagare.

Fonte: Fiscoetributi.com

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