• Home
  • Chi Siamo
  • Trading on line
  • Voli e Vacanze
  • Mutui
  • Assicurazioni
  • Links
facebook
email
Risparmio Soldi, il portale di riferimento per il risparmio di soldi Risparmio Soldi, il portale di riferimento per il risparmio di soldi
Ufficio Discount: il discount per l’ufficio
Postaprotezione infortuni: un piano tariffario per ogni esigenza
Redditi dichiarati dai Comuni italiani
Naspi: la nuova disoccupazione
Napoli si riprende il primato turistico, boom di turismo durante i ponti
  • Ambiente ed Energia
    • Petrolio e combustibili
  • Assicurazioni
  • Banche
    • Prestiti e Mutui
  • Borsa e Finanza
    • Forex
  • Casa ed Immobili
  • Lavoro ed Imprese
    • Formazione

Attestato di Qualificazione energetica: non serve se si passa da impianti di climatizzazione invernale a impianti dotati di caldaie a condensazione

05 Set 2009
sundance
Casa ed Immobili, Fisco e Tributi, Moduli, Norme, Risparmi

Per poter beneficiare della detrazione del 55% (art.1, commi 20-24, della Legge 24 dicembre 2007, n.244) viene meno l’obbligo, da parte del contribuente, di acquisire l’attestato di qualificazione energetica, relativamente agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Questo quanto disposto dall`art.31, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n.99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2009, ed entrata in vigore il 15 agosto. In particolare, l`art.31 ha stabilito che, a partire dal 15 agosto 2009, anche per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione (cosi` come per l`installazione di pannelli solari e per la sostituzione delle finestre e degli infissi in singole unita’ immobiliari), tra gli adempimenti cui e` tenuto il contribuente, non e’ piu’ necessaria l’ acquisizione dell’ attestato di qualificazione energetica.

Tenuto conto delle suddette novita’ legislative, i soggetti interessati al beneficio, a partire dal 15 agosto 2009, relativamente agli interventi di sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, si ritiene siano tenuti ad acquisire la seguente documentazione:
A. asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell`intervento ai requisiti richiesti (artt. 6-9 del D.M. 19 febbraio 2007);
B. scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all`Allegato E del Decreto 19 febbraio 2007.

In attesa di conferma e di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, e dell`Agenzia delle Entrate, sugli effetti delle modifiche normative intervenute, l`ENEA ritiene che “coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l`allegato A che l`allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all`Enea il solo allegato E attraverso il sito.
Qualora questo non sia ancora strutturato in modo da permettere l`invio del solo allegato E o della documentazione che eventualmente dovesse essere richiesta dal Ministero, si ritiene che sia consentito l`invio tramite raccomandata semplice esclusivamente per i soggetti che possono avvalersi della nuova normativa relativa al comma 347″.

Fonte: Attico.it

Agenzia delle Entrate, attestato, climatizzazione, contribuente, detrazione, Energia e Ambiente, impianti, pannelli solari, qualificazione energetica



Commenti



Articoli collegati

  • Energia, il geoscambio cresce anche in ItaliaEnergia, il geoscambio cresce anche in Italia
  • Dichiarazione dei redditi: cosa fare in caso di doppia nazionalita se l’immobile non è in ItaliaDichiarazione dei redditi: cosa fare in caso di doppia nazionalita se l’immobile non è in Italia
  • Riscaldamento termico: le nuove frontiere per avere maggiore efficienza e risparmioRiscaldamento termico: le nuove frontiere per avere maggiore efficienza e risparmio
  • Rimborso Irap on line: tempi e modi per richiederloRimborso Irap on line: tempi e modi per richiederlo
  • Senza l’attestato di certificazione energetica è legittima la richiesta di risoluzione del contratto e di risarcimento danni Senza l’attestato di certificazione energetica è legittima la richiesta di risoluzione del contratto e di risarcimento danni
About the Author

Facebook

Articoli più letti

  • Bonus elettrico: si posso... 0 comments
  • Mutui prima casa: le nuov... 0 comments
  • Rapporto positivo per i l... 0 comments
  • Case, crescono i finanzia... 0 comments
  • Allarme RC Auto : Tra Nor... 0 comments
  • Legno e piante per una nu... 0 comments
  • Federconsumatori e Codaco... 0 comments
  • Investimenti, azioni e te... 0 comments
  • Renzi: mai più larghe int... 0 comments
  • Brunetta: ‘Taglio I... 0 comments