Modifica alla legge 104/92: quali cambiamenti?

E’ stata modificata la legge 104/92 che disciplina le assenze dal posto di lavoro, per l’assistenza i propri familiari disabili.

Una modifica improntata alla maggiore severità e che risponde alle esigenze del Governo di una maggiore regolamentazione.

PRINCIPALI MODIFICHE

E’ stata ristretta la cerchia dei parenti a cui possono essere concessi i benefici di legge. La nuova normativa 183/ 2010 prevede che possono prendere permessi per l’assistenza: il coniuge o i parenti fino al secondo grado. Se però si in presenza di casi eccezionali, come l’assenza del coniuge o dei figli, possono accedere al permesso i familiari fino al terzo grado.

Sede di lavoro. La nuova formulazione del comma 5 dell’art. 33 dispone che il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave abbia diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio della persona da assistere, con esclusione della possibilità di trasferimento senza consenso.

E’ inoltre stato abolito il requisito della convivenza, per assistere i familiari disabili, al fine di usufruire dei permessi. Se vi è insussistenza dei requisiti decade il beneficio di assentarsi dal lavoro.

Viene dunque disposta l’istituzione di una banca dati presso il Dipartimento della funzione pubblica per monitorare gli aventi requisiti.

REQUISITI FAMILIARI DISABILI

Tutti i familiari affetti da patologie gravissime e invalidanti, hanno diritto ad essere assistiti. Tutte quelle patologie (di natura acuta o cronica), che non permettono al soggetto di avere una propria autonomia personale, rientrano nei benefici previsti dalla legge. Anche le patologie che richiedono frequenti monitoraggi clinici e assistenza continuativa.

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