Iva e Tassa sui rifiuti: Pronunciata Sentenza Cassazione

Dopo una lunghissima diatriba durata mesi, la Cassazione ha finalmente fatto chiarezza su una delle questioni fiscali più spinose del momento. In seguito al varo della sentenza n. 3756, la Cassazione ha finalmente stabilito che la tassa sui rifiuti (Tia) rientra all’interno della categoria dei tributi, e in quanto tale, non può essere soggetta ad Iva.

La sentenza in questione non gode di valore normativo, in ogni caso, fornisce ugualmente un certo peso specifico alle eventuali richieste di rimborso. Diciamo a tal proposito che la notizia non è poi tanto nuova, in quanto già la scorsa sentenza 238 del 2009 emanata dalla Corte Costituzionale sanciva in maniera inequivocabile, la natura tributaria della Tia (Tariffa igiene ambientale), e per tale ragione quindi, non soggetta ad Iva.

Nonostante l’esistenza di tale sentenza, però, i Comuni non si sono adeguati in maniera automatica creando uno stato di confusione e disordine. Infatti, a seguito della 238, diverse municipalità hanno provveduto a rimborsare i contribuenti che ne avevano fatto domanda, mentre altri, non solo non ammettevano la restituzione dei soldi ma persistevano altresì, nella scelta di applicare l’Iva.

Al fine di mettere maggiore chiarezza in questa storia, nel 2010 l’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un interpello, aveva ulteriormente chiarito come l’IVA fosse incompatibile con la Tia, dato che il balzello in questione era classificabile, appunto, come tributo. A rendere però la situazione ancora meno chiara, una circolare del dipartimento delle Finanze, la quale affermava che la Tia non poteva essere accostata alla categoria dei tributi, e per tale motivo assoggettabile ad IVA.

Nonostante la pronuncia della corte, quindi, sembra difficile che possano avvenire grandi stravolgimenti. Nessuna chiarezza in merito, tranne la consapevolezza che presto entrerà in vigore una nuova legge varata dal governo Monti, che andrà a sostituire Tarsu, Tia 1 e Tia 2, e tutte le vecchie tasse attualmente in vigore.

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