5 per mille 2009: ecco le nuove regole

Il 5 per mille torna a far parlare di sé: la Gazzetta Ufficiale ha provveduto alla pubblicazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 aprile 2009, il quale contiene le disposizioni relative ai soggetti ammessi al beneficio fiscale, nonché le tempistiche e modalità per l’inserimento negli elenchi, il riparto delle somme, i termini per recuperare gli importi percepiti in maniera indebita.

Tutti questi aspetti erano ben noti, ma ora hanno assunto il carattere dell’ufficialità: sono stati ammessi al riparto del 5 per mille 2009 le associazioni di volontariato, le Onlus, gli enti di ricerca scientifica, associazioni sportive e Comuni. Come è noto, il cinque per mille dell’Irpef relativo all’anno finanziario 2009 verrà destinato a cinque diverse finalità: sostegno del volontariato e di altre organizzazioni non lucrative, finanziamento della ricerca scientifica e universitaria, sostegno della ricerca sanitaria, sostegno di attività sociali e sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche.

A seconda della categoria che si va a prendere come riferimento, poi, c’è una diversa scadenza per la presentazione delle domande. Tra l’altro, non bisogna dimenticare che il 30 giugno è proprio l’ultimo giorno utile per l’invio della dichiarazione sostitutiva da parte degli enti di volontariato e le associazioni dilettantistiche per attestare i requisiti per il diritto all’iscrizione. Il Dpcm in esame offre anche un’ulteriore possibilità; infatti, si può inserire lo stesso nominativo in più elenchi, a patto però che l’ente stesso sia in possesso dei requisiti che sono previsti per ogni diversa collocazione. Come si può scegliere di destinare il cinque per mille 2009?
Tale scelta va fatta utilizzando i diversi modelli di dichiarazione dei redditi (Cud 2009, 730/1 redditi 2008, Unico persone fisiche 2009), oppure usando la scheda inserita in Unico PF. Il contribuente provvede ad inserire nell’apposito riquadro il codice fiscale dell’ente beneficiario, quindi le somme da erogare saranno destinate all’associazione o ente che è individuato da quello specifico codice.

Fonte: Fiscoetributi.com

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