Il certificatore energetico: la figura che dovrà adempiere alla redazione della certificazione energetica degli edifici

Il percorso certificativo di questa nuova figura segue tutto il processo edilizio che va dalla progettazione alla fine dei lavori per arrivare all’Attestato di certificazione energetica, che include anche la classificazione energetica dell’edificio. In mancanza delle linee guida nazionali e delle leggi regionali, l’attestato di certificazione energetica viene sostituito dall’ “Attestato di qualificazione energetica” (D.Lgs 192 / 2005, attuazione della direttiva 2002 / 91 / CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia).

L’ Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.)
È compilato e sottoscritto dal soggetto certificatore e deve essere messo a disposizione dell’ acquirente o del conduttore di un immobile. Gli usi di energia riportati sull’ attestato riguardano il riscaldamento, la produzione di acqua calda ad usi igienico – sanitari, la climatizzazione estiva e l’ utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, al fine di fornire un’ indicazione circa l’ impatto dell’ edificio sull’ ambiente, nell’ attestato deve essere riportata la stima delle emissioni di gas ad effetto serra determinate dagli usi energetici dell’ edificio.

L’attestato ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’ edificio o dell’ impianto.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico e per quelli che sono oggetto dei programmi di cui all’ articolo 13, comma 2, dei Decreti adottati dal Ministero delle Attività Produttive il 20 luglio 2004, l’ attestato di certificazione energetica deve essere affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in un luogo facilmente visibile al pubblico.

I continui incrementi nel costo dell’ energia hanno portato l’ Unione Europea a sviluppare dei programmi per promuovere la cultura del risparmio energetico partendo dagli elementi che maggiormente consumano ed inquinano: gli edifici ad uso abitativo. L’ attestato di certificazione energetica è uno strumento in grado di restituire trasparenza al mercato dei servizi energetici creando un circuito virtuoso che porterà ad una riduzione continua e costante dei consumi energetici. D’ ora in avanti un edificio di qualità potrà e dovrà essere valutato anche in base al suo consumo energetico, non solo in base ai numerosi fattori che ne determinano il valore.

L’obbligo di Certificazione Energetica
Nel gennaio 2008 è scattato l’ obbligo della certificazione energetica per gli appartamenti appartenenti ad un edificio civile servito dal servizio energia. L’ obbligo era già previsto dalla legge 10 / 91, ma la mancanza di decreti attuativi ne hanno impossibilitato la messa in pratica. Con il D.Lgs 192 / 2005 gli edifici di nuova costruzione e quelli interessati da grandi ristrutturazioni, sono interessati dall’ obbligo della certificazione energetica.

La Finanziaria 2007 e la Finanziaria 2008 hanno definito gli obblighi dell’ attestato di certificazione energetica per accedere alle detrazioni fiscali del 55 %. La legge 133 / 2008 pone infine delle restrizioni annullando l’ obbligo di allegare l’ attestato di certificazione energetica nel caso di trasferimento a titolo oneroso e locazione di immobili,eliminando inoltre la nullità del contratto per trasferimenti e locazioni nel caso di mancanza di attestato di certificazione energetica.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, stante l’ incertezza normativa per il contrasto tra norme nazionali e norme regionali ha invitato i Notai ad un atteggiamento prudente che prevede comunque l’ esibizione all’ acquirente dell’ attestato di certificazione energetica, pur non dovendo allegare tale attestato all’ atto notarile. Il cui studio 334 – 2009 / C emanato dal Consiglio Nazionale del Notariato in materia di Certificazione Energetica è disponibile e sul sito web : www.notariato.it

Vogliamo comunque ricordare che il venditore dovrà dotare dell’ attestato anche la singola unità immobiliare e, nel caso si tratti di nuove costruzioni o di immobili oggetto di ristrutturazioni importanti, l’ obbligo graverà sul costruttore. Considerata la portata dell’ obbligo si suggerisce che sin dalla proposta di acquisto e / o preliminare ovvero prima del rogito notarile di trasferimento si tenga conto della precisazione particolare che l’ obbligo di dotazione, pur essendo previsto in capo al venditore ovvero al costruttore, può essere assunto a proprio carico dall’ acquirente in forza di una specifica pattuizione, alla quale le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti, potranno addivenire in forma scritta prima del rogito notarile.

Secondo le indicazioni fornite dai notai, gli immobili potranno essere venduti anche senza la certificazione o attestazione energetica, ma all’ interno del rogito dovrà essere, comunque, presente una clausola che obbligherà il compratore a effettuare la certificazione energetica onde evitare che una successiva vendita possa essere effettuata senza la certificazione o attestazione energetica.

Ricordiamo, inoltre, che nel caso di locazione urbane è necessario far esclusivo riferimento alle eventuali legge regionali che hanno legiferato in materia al fine di conoscere obblighi e adempimenti in materia di certificazione energetica.

Ricordiamo, infine, che dall’ entrata in vigore della legge 133 / 2008 è venuto meno l’ obbligo di allegare l’ attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’ obbligo di redigerlo. Il comma 2 – bis dell’ art. 35 della legge 133 / 2008 ha, infatti, abrogato i commi 3 e 4 dell’art. 6 e i commi 8 e 9 dell’ art. 15 del dlgs 192 / 2005 riguardanti il regime sanzionatorio.

L’unica sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dell’ obbligo di dotazione è quella prevista dall’ art. 15 comma 7 del D.lgs 192 / 2005, secondo la quale il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all’ immobile, l’ originale della certificazione energetica di cui all’ articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro.

Le situazione regionali
Secondo il D.Lgs 311 / 2006 le Regioni e le Province Autonome possono recepire i contenuti della direttiva europea e dei decreti nazionali mantenendone però vincoli e principi fondamentali.

Regione Lombardia
Certificazione energetica obbligatoria / Limiti aggiuntivi rispetto al D.Lgs. 311 Metodo di calcolo regionale / Bonus volumetrici. Ha anticipato al 2008 i requisiti previsti dalle norme statali per il 2010, ha definito la procedura di calcolo per determinare i requisiti di prestazione energetica degli edifici e, a fine 2007, ha riscritto alcune norme sull’ ambito di applicazione e sull’ accreditamento dei certificatori aprendo ai certificatori di altre Regioni.

Delibera Giunta regionale del 22 dicembre 2008 n. 8745 in tema di efficienza energetica nell’ edilizia, approvata dalla Giunta Regionale Lombarda nell’ ultima seduta prima della pausa natalizia: in tale delibera vengono aggiornate le Disposizioni inerenti all’ efficienza energetica in edilizia approvate con la D.G.R. n. 5018 / 2007, modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 5773 / 2007.

Provincia autonoma di Bolzano
Certificazione energetica obbligatoria / Limiti aggiuntivi rispetto al D.Lgs 311 Metodo di calcolo regionale / Bonus volumetrici. Prima in Italia ad affrontare il tema del rendimento energetico degli edifici, ha introdotto lo standard CasaClima – obbligatorio da gennaio 2005 – che assegna agli edifici una classe in base al consumo di energia.

Regione Friuli Venezia Giulia
Certificazione energetica volontaria / Bonus volumetrici. È di recente approvazione il Protocollo regionale VEA, un sistema di valutazione per la certificazione degli edifici che prevede la compilazione di 22 schede tematiche suddivise in 6 aree: valutazione energetica, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, materiali da costruzione, risparmio idrico e permeabilità dei suoli, qualità esterna ed interna.
L.R. 23 – 2 – 2007 n. 5, Riforma dell’ urbanistica e disciplina dell’ attività edilizia e del paesaggio. Pubblicata nel B.U. Friuli – Venezia Giulia 28 febbraio 2007, n. 9, in parte modificata dalla legge regionale 21 ottobre 2008 n.12.

Provincia autonoma di Trento
Certificazione energetica volontaria / Bonus volumetrici.
La certificazione energetica è stata introdotta dalla legge urbanistica ed è obbligatoria per le nuove costruzioni e per interventi di recupero. Il Regolamento attuativo prevede che entro il 31 dicembre 2013 tutti gli edifici pubblici saranno dotati di certificazione energetica e un marchio distinguerà gli stabili sostenibili

Regione Valle D’Aosta
Bonus volumetrici.
Oltre a disciplinare le metodologie di calcolo, i requisiti di prestazione energetica per gli edifici nuovi e ristrutturati, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori, viene istituito un catasto energetico degli edifici e vengono fissati gli obiettivi per il miglioramento dell’efficienza energetica del parco edilizio.
Legge regionale 18 aprile 2008, n. 21, Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’ edilizia. (B.U. 8 luglio 2008, n. 28).

Regione Campania
Ha emanato indirizzi in materia energetico – ambientale per la redazione dei regolamenti urbanistici edilizi comunali, in attuazione della Lr 16 / 2004, finalizzati anche alla riduzione dei consumi energetici. Gli indirizzi stabiliscono criteri tecnico costruttivi, individuando soluzioni progettuali, atte a favorire l’ impiego di fonti energetiche rinnovabili.

Regione Marche
Si rifà al Protocollo Itaca la legge marchigiana sull’ edilizia sostenibile che definisce le tecniche e le modalità costruttive di edilizia sostenibile . Successivamente sono state definite le Linee Guida per la valutazione energetico – ambientale degli edifici residenziali, e i criteri per la definizione degli incentivi e per la formazione professionale.

Regione Piemonte
Limiti aggiuntivi rispetto al D.Lgs 311 / Bonus volumetrici.
Dal 2007 si è dotata di una legge che introduce la certificazione energetica degli edifici esistenti e di nuova costruzione, integrata poi con disposizioni attuative relative soltanto ai controlli sugli impianti termici.
L.R. 28 maggio 2007, n. 13, Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’ edilizia. Pubblicata nel B.U. Piemonte 31 maggio 2007, n. 22.

Regione Liguria
Certificazione energetica obbligatoria / Limiti aggiuntivi rispetto al D.Lgs 311. Metodo di calcolo Regionale.
Le disposizioni sulla certificazione energetica degli edifici sono contenute nella legge regionale in materia di energia, successivamente è stato definito un sistema di certificazione e recentemente tutta la normativa è stata riordinata.

Regione Emilia Romagna
Certificazione energetica obbligatoria / Limiti aggiuntivi rispetto al D.Lgs. 311. Metodo di calcolo Regionale / Bonus volumetrici. Oltre al regolamento edilizio del Comune di Reggio Emilia, sono stati definiti i requisiti di rendimento energetico e le procedure di certificazione energetica degli edifici, non solo per le abitazioni ma anche per gli edifici produttivi e del terziario. La certificazione energetica è obbligatoria dal 1° luglio 2008.

(Emilia Romagna): Delib. Ass. Legisl. 4 marzo 2008, n. 156, Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici (Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 2007, n. 1730). Pubblicata nel B.U. Emilia – Romagna 25 marzo 2008, n. 47. Inoltre, Con Delib. G. R. 28 ottobre 2008, n. 1754 sono state approvate disposizioni per la formazione del Certificatore energetico in edilizia, in attuazione della delibera n. 156.

Regione Toscana
Certificazione energetica volontaria / Bonus volumetrici.
Sono state emanate nel 2006 le Linee Guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici, che modificano le precedenti del 2005. Nel 2008 è stato redatto un regolamento per l’ edilizia sostenibile che punta a ridurre della metà i consumi medi degli edifici.

Regione Umbria
Bonus volumetrici.
La certificazione ambientale è obbligatoria per gli interventi pubblici e facoltativa per quelli privati. È previsto un procedimento di valutazione a schede per quantificare le prestazioni dell’ edificio rispetto a diversi parametri, tra cui la qualità dell’ ambiente interno e esterno ed il risparmio delle risorse naturali. Il recente Disciplinare tecnico prevede che sia l’ ARPA a rilasciare il certificato di sostenibilità.

Regione Abruzzo
Bonus volumetrici.

Regione Puglia
Certificazione energetica volontaria / Bonus volumetrici.
Norme per l’ abitare sostenibile è la legge pugliese per la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico nelle trasformazioni territoriali e urbane e nella realizzazione delle opere edilizie. Non sono ancora state definite le procedure per la certificazione di sostenibilità degli edifici e per l’ accreditamento dei certificatori.
L.R. 10 – 6 – 2008 n. 13, Norme per l’ abitare sostenibile. Pubblicata nel B.U. Puglia 13 giugno 2008, n. 93, che all’ art. 9 prevede una Certificazione di sostenibilità degli edifici. Inoltre, va tenuto in considerazione anche Reg. 27 settembre 2007, n. 24 (Pubblicato nel B.U. Puglia 28 settembre 2007, n. 138), Regolamento per l’ attuazione del D.Lgs 192 / 2005 modificato dal D.Lgs 311 / 2006, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale.

Regione Basilicata
Bonus volumetrici.
La legge Finanziaria regionale per il 2008 prevede che saranno definiti il metodo di calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici, i requisiti minimi in materia di prestazione energetica degli edifici nuovi e ristrutturati, i criteri della certificazione energetica, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori.

Regione Lazio
L.R. 27 – 5 – 2008 n. 6, Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia. Pubblicata nel B.U. Lazio 7 giugno 2008, n. 21, che prevede all’ art. 9 una Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia, che ricomprende anche i dati dell’ AQE.

Ultime norme statali
Dopo oltre tre mesi dall’ approvazione in Consiglio dei Ministri, è approdato in Gazzetta Ufficiale il D.pr 59 del 2 aprile 2009 recante il Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Si tratta del Regolamento che attua l’ articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192 / 2005, concernente attuazione della direttiva 2002 / 91 / CE sul rendimento energetico in edilizia.

Il Dpr 59 / 2009, entrato in vigore il 25 giugno 2009, è uno dei tre decreti attuativi dei Dlgs 192 / 2005 e Dlgs 311 / 2006; manca ancora, quindi, il DPR in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192 / 2005 che fisserà i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica e il Decreto interministeriale (Sviluppo – Ambiente – Infrastrutture), in attuazione dell’ articolo 6, comma 9 e dell’ articolo 5, comma 1 del Dlgs. 192 / 2005 che definirà le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e conterrà le Linee Guida Nazionali

Il 1° luglio 2009 è entrato in vigore l’ obbligo di dotare dell’ Attestato di Certificazione Energetica le singole unità immobiliari vendute, anche sotto i 1000 mq, come previsto dall’ art. 6 comma 1 – bis del Dlgs 192 / 2005. Tuttavia, fino all’ entrata in vigore delle Linee Guida Nazionali, l’ attestato di certificazione energetica è sostituito dall’ Attestato di Qualificazione Energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

Ricordiamo che i D.Lgs 192 / 2005 e 311 / 2006, e le relative disposizioni attuative, si applicano solo alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002 / 91 / CE.

Sono ancora sprovviste di proprie leggi le Regioni: Veneto, Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia. Quelle che invece hanno già emanato proprie leggi devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le norme statali.

Fonte : Ufficio Studi Fiaip Armando Barsotti

Si ringrazia per la collaborazione il Dott. MARIO CIAMMITTI – Ingegnere – “Esperto Casa Clima” – Accreditato tra i Certificatori Energetici della Regione Emilia Romagn

Fonte: Mondocasablog.com

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