Risparmio energetico. Vecchie e nuove regole per la detrazione del 55%

detrazioneLa detrazione sulle opere di recupero per il risparmio energetico riguarda quattro particolari tipi di lavori. Occorre raggiungere certi particolari livelli di risparmio fissati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo 11 marzo 2008 (solo un tecnico è in grado di valutarli).

Le opere sono:

1. Qualsiasi opera di riqualificazione globale dell’ edificio che permetta di raggiungere determinati parametri di fabbisogno termico Gli obiettivi da conseguire variano a seconda dell’anno in cui si sono terminati i lavori. Infatti i parametri sono due, il primo valido per il biennio 2008 – 2009, il secondo, più rigido, per il 2010. L’ agevolazione scatta solo se il fabbisogno termico ridotto si consegue in edifici completi (condomini e villette): esclusi i singoli appartamenti. In genere si tratta dell’azione combinata dei punti 2) e 4).

2. Le coibentazioni degli edifici con particolari requisiti di trasmittanza termica (misura del flusso di calore che passa attraverso una parete per metro quadrato di superficie), prefissati dallo stesso Decreto dello Sviluppo, che riguardino:

a) pareti che danno sull’ esterno
b) finestre e portefinestre che danno sull’ esterno e che racchiudono zone riscaldate (escluse, per esempio, le finestre sulle scale condominiali o le porte di ingresso degli appartamenti)
c) pavimenti e soffitti

3. L’ installazione di pannelli solari termici. Requisiti: garanzia minima di 5 anni per pannelli e i bollitori e di 2 anni per accessori e i componenti tecnici, nonché conformità alle norme UNI 12975 e UNI 12976.

4. La sostituzione di caldaie esistenti con modelli a condensazione. Necessari: un certo rendimento termico utile; bruciatore di tipo modulante su sui agisce direttamente la regolazione climatica, pompa di tipo elettronico a giri variabili;valvole termostatiche su tutti i caloriferi (con esclusione del riscaldamento a pavimento). Oppure sostituzione delle caldaie esistenti con impianti geotermici a bassa entalpia.

Tetti di spesa
Sono variabili a seconda del tipo di opera. È possibile cumulare (cioè godere di più detrazioni e di più tetti di spesa) le agevolazioni elencate nei punti 2), 3) e 4) (coibentazioni, pannelli solari e caldaie) eseguendo ciascuna di queste opere. Viceversa l’ agevolazione del punto 1) (la riqualificazione globale) è cumulabile solo con l’ agevolazione del punto 3) (i pannelli solari). I tetti di spesa previsti sono relativi a ciascuna unità immobiliare (se ci sono più comproprietari, vanno ripartiti tra essi). Fa eccezione l’ intervento di riqualificazione totale per cui il tetto di 1000 mila euro di detrazione è relativo a tutto il fabbricato.

Rateizzazione
Per le opere eseguite nel 2009 e 2010 (anche se terminate negli anni successivi, fino al 2010), la detrazione avviene in 5 rate di uguale importo. Ricordiamo che per quelle eseguite nel 2008 (anche se terminate negli anni successivi, fino al 2010), il contribuente aveva possibilità di scelta tra 3 e 10 rate e per quelle del 2007, invece, erano previste 3 rate.

Quanto dura l’ agevolazione
Al momento (salvo proroga) per le opere pagate entro il 31 dicembre 2010.

Per quali immobili
Tutti i tipi di immobili, purché i lavori siano eseguiti per proprio utilizzo (non per la vendita, da parte di imprese di costruzione).

Pagamenti
Occorre naturalmente conservare le regolari fatture. Per i contribuenti che non siano titolari di reddito d’ impresa, è necessario che i versamenti siano fatti con apposito bonifico bancario o postale, salvo casi particolari (oneri dovuti alla pubblica amministrazione, ritenute di acconto operate sui compensi dei professionisti, che non risulteranno nel bonifico, ma saranno riportate solo sulla fattura). Nel bonifico, vanno riportati la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

La data che conta, ai fini della detrazione, è quella del bonifico (perciò, in condominio, non ha rilievo quella del versamento delle rate all’amministratore). I titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’ obbligo del bonifico: la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Fonte: Mondocasablog.com

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