Ici 2009: scadenza prima rata 16 Giugno

Si avvicinano inesorabilmente, i  termini di scadenza per il versamento dell’acconto dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); che va fatta entro il 16 giugno 2009, infatti, occorre pagare la prima rata, ovverosia l’acconto, tenendo conto del fatto che i cittadini non devono pagare nulla se possiedono solo la prima casa  e questo vale anche per le sue pertinenze.

L’esenzione, nello specifico, è applicabile per la casa  che per il nucleo familiare è la dimora abituale, e che di norma coincide con l’immobile dove si ha la residenza, ma ciò non vale per le abitazioni, anche ad uso prima casa, che appartengono alle categorie catastali “A9″, ovverosia i castelli, “A8″, le ville, e “A1″, le abitazioni signorili; per le categorie catastali citate, infatti, l’ICI 2009 si paga anche se trattasi di prima casa.
Per la categoria,  castelli, abitazioni signorili e ville, ad uso prima casa , si andrà quindi a pagare la prima rata sull’imposta comunale sugli immobili, entro il 16 giugno 2009, potendo comunque beneficiare delle agevolazioni ICI sulla prima casa previste dal proprio Comune di residenza, ovverosia le detrazioni e l’applicazione dell’aliquota ridotta rispetto alle seconde case .

Entro il 16 giugno ancora,  i possessori di prime case delle categorie catastali citate, e coloro che possiedono più di una casa  dovranno pagare il 50% dell’importo versato l’ anno passato, oppure il contribuente può comunque optare, sempre entro il 16 giugno, per il pagamento in un’unica soluzione; il saldo ICI 2009 andrà poi versato entro il 16 dicembre di quest’ anno.
La dichiarazione Ici è necessaria in caso di variazioni nel possesso o nella destinazione degli immobili durante il 2008, ma l’obbligo di presentazione sussiste ormai solo in pochi casi, grazie al libero accesso dei Comuni ai dati catastali.
Per ulteriori informazioni si può sempre  consultare il sito www.finanze.it.
Per quanto riguarda  infine, le modalità di pagamento, chi deve pagare l’ICI può farlo anche utilizzando il modello F24.

Fonte: Prestitoblog.it

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