Affitti: cosa fare quando un proprietario consegna un immobile in cattive condizioni?

Quando un proprietario di casa consegna ai propri inquilini un appartamento non congruo a quanto pattuito in precedenza, cosa si può fare?

Quali sono le strategie legali adottabili?

In base a quanto sancito dall’articolo 1578 c.c., rientrante nel comma “Vizi della cosa locata”, se al momento della consegna l’appartamento locato presenta dei danni che ne diminuiscono il valore in termini monetari, l’idoneità, l’inquilino può chiedere la rescissione del contratto e/o una riduzione del corrispettivo mensile di affitto.

Tali regole però, vigono per danni e difetti facilmente individuabili e soprattutto riconoscibili. In questo caso il locatore è tenuto a risarcire i danni derivati dai vizi dell’appartamento, a meno che non provi di non essere a conoscenza dei vizi presenti nell’appartamento al momento della consegna.

La legge impone ad ogni proprietario di un immobile, di consegnare un bene che sia idoneo all’uso pattuito, ed ogni inquilino per il bene concesso dovrà versare un corrispettivo. Nel caso in cui il bene consegnato non risponde a quanto pattuito, la legge consente all’inquilino di agire legalmente per ottenere un risarcimento n termini economici per aver avuto in locazione un immobiliare difforme rispetto a quanto stabilito.

Nel caso in cui l’appartamento presenta danni, difetti ed evidente manchevolezze ogni inquilino può richiedere:

  • Che gli venga ridotto il canone di locazione
  • Che venga attuata la risoluzione del contratto

Ma quali sono questi vizi tutelati legalmente dalla giurisprudenza? Vengono definiti vizi della cosa locata, tutti quei guasti la cui presenza va ad  alterare l’equilibrio delle prestazioni corrispettive, abbassando così l’idoneità d‘uso dell‘immobile.

Non possono essere considerati dei vizi, però, tutti i guasti e i deterioramenti scaturiti dal  normale e naturale deterioramento del bene, ovvero tutti i disagi derivanti dall’usura inevitabile del tempo. Il questo caso perciò diviene operante soltanto l’obbligo del locatore di provvedere alle necessarie riparazioni. Quindi potremmo definire “vizio” tutto ciò che non permette il pieno godimento dell’immobile a patto che questo non sia il frutto dell’uso prolungato del bene.

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