Mutui, c’è la moratoria per i lavoratori precari

Ci sono novità importanti in vista per i lavoratori precari che abbiano sottoscritto un mutuo: infatti un emendamento approvato negli ultimi giorni in commissione Lavoro del Senato ha apportato una modifica nei criteri di accesso alla moratoria mutui.

Il provvedimento, che va a modificare gli articoli della Finanziaria 2008, avrà il compito di incrementare le possibilità di accesso alla sospensione delle rate, rese ancora più difficili dal lungo periodo di crisi occupazionale come quello che stiamo attraversando ultimamente, estendendo gli strumenti di tutela anche ai lavoratori precari.

La sospensione non comporterà l’applicazione di alcuna commissione ulteriore o spesa di istruttoria e sarà possibile senza richiesta di garanzie aggiuntive. Potrà essere attivata, a determinate condizioni, anche da chi abbia cessato un rapporto di lavoro subordinato, oppure a tempo determinato.

In pratica le nuove norme prevedono che la sospensione delle rate del mutuo possa essere richiesta in tre casi, che dovranno però obbligatoriamente essere accaduti nei tre anni precedenti: il primo è la cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, che non sia avvenuta per risoluzione consensuale, pensionamento, licenziamento per giusta causa o dimissioni del lavoratore.  Il secondo riguarda la cessazione di rapporti non subordinati di natura coordinata e continuativa, ad eccezione come sopra delle risoluzioni consensuali, di recesso del datore per giusta causa o dimissioni del lavoratore. Infine il terzo caso prende in considerazione la morte, il riconoscimento di handicap grave o l’invalidità civile non inferiore all’80%.

Con la nuova norma verrà così previsto che la sospensione si applichi anche per i mutui oggetto di cartolarizzazioni (ossia le cessioni di attività o beni), per quelli erogati per portabilità tramite surroga e per quelli che sono già stati sospesi, ma entro un limite complessivo di 18 mesi. Inoltre vengono regolati i casi in cui la sospensione non può essere richiesta, come quelli in cui ci sia stato un ritardo nel pagamento delle rate superiore a 90 giorni consecutivi, quelli in cui il richiedente fruisce già di agevolazioni pubbliche o quelli in cui ci sia già un’assicurazione a garanzia degli eventi che consentono l’ammissibilità, come appunto la perdita del lavoro.

 

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